Art. 32 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                 di certificato successorio europeo 
 
  1. Il certificato successorio europeo di cui  agli  articoli  62  e
seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di  una
delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo  1,  del  regolamento
stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni  di  cui  agli
articoli da 62 a 73 del citato regolamento. 
  2. Avverso le decisioni  adottate  dall'autorita'  di  rilascio  ai
sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n.  650/2012  e'  ammesso
reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale,  del  luogo
in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739  del  codice  di
procedura civile. 
  3. Nei territori  in  cui  vige  il  sistema  del  libro  fondiario
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al  titolo  II  del
regio decreto 28 marzo 1929, n.  499,  in  materia  di  rilascio  del
certificato di eredita' e di legato. 
 
          Note all'art. 32: 
              Il Regolamento UE 650 del 2012 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  relativo  alla   competenza,   alla   legge
          applicabile,  al  riconoscimento  e  all'esecuzione   delle
          decisioni e all'accettazione e  all'esecuzione  degli  atti
          pubblici in materia di successioni e alla creazione  di  un
          certificato  successorio  europeo   e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. 
              Il testo dell'articolo  739  del  Codice  di  procedure
          civile cosi' recita: 
              "Art. 739. Reclami delle parti. 
              Contro i decreti del giudice tutelare si puo'  proporre
          reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di
          consiglio. Contro i decreti pronunciati  dal  tribunale  in
          camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo
          con ricorso alla corte d'appello, che  pronuncia  anch'essa
          in camera di consiglio. 
              Il reclamo deve essere proposto nel termine  perentorio
          di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
          in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
          dato in confronto di piu' parti. 
              Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'  ammesso
          reclamo contro i decreti della  corte  d'appello  e  contro
          quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.". 
              Il titolo II del regio decreto 28 marzo  1929,  n.  499
          cosi' recita: 
              "TITOLO II 
              Disposizioni sul rilascio del certificato di eredita' e
          di legato 
              13. Chiunque vanti  diritti  ereditari  puo',  mediante
          ricorso  con  sottoscrizione   autenticata,   chiedere   al
          tribunale in composizione monocratica del luogo in  cui  si
          e' aperta la successione un certificato dal quale risultino
          la sua qualita' di erede e la quota  ereditaria,  ovvero  i
          beni che la compongono, in caso  di  assegnazione  concreta
          fatta dal testatore 
              Se la successione si  e'  aperta  fuori  dei  territori
          indicati  nell'art.  1  il  certificato  di  eredita'  deve
          chiedersi al  tribunale  in  composizione  monocratica  del
          luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili  del
          defunto esistenti nei territori medesimi 
              Ove nell'eredita'  siano  compresi  beni  immobili,  la
          richiesta del certificato e' obbligatoria. 
              Sono applicabili  alle  richieste  dei  certificati  di
          eredita' e di legato le disposizioni  dell'art.  49,  primo
          comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 
              13-bis. Se il  chiamato  ha  accettato  l'eredita',  il
          certificato di  cui  all'articolo  precedente  puo'  essere
          chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse 
              14. Se la domanda e'  proposta  in  base  a  un  titolo
          testamentario, il richiedente deve allegare al  ricorso  il
          certificato di morte del testatore e  una  copia  autentica
          del testamento. 
              Il  richiedente  deve  fornire  tutte  le   indicazioni
          necessarie  per  dimostrare  il  buon  fondamento  del  suo
          diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile,  le  persone
          che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto  di
          testamento valido e,  in  ogni  caso,  quelle  che  abbiano
          diritto ad una quota di riserva. 
              Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una
          lite sul diritto a succedere 
              15. Se il certificato e' chiesto in base a un titolo di
          successione legittima,  il  richiedente  deve  allegare  al
          ricorso il certificato di morte  della  persona  della  cui
          successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto,
          che costituisce il fondamento del suo diritto 
              Il richiedente deve fornire le  indicazioni  necessarie
          per giudicare se esistono disposizioni testamentarie  e  se
          il suo diritto alla successione  legittima  sia  escluso  o
          limitato dal diritto a succedere di parenti piu' prossimi. 
              Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una
          lite sul diritto a succedere 
              16. Il tribunale  in  composizione  monocratica  assume
          d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare  le
          lacune che  ravvisa  nel  ricorso  e  nei  mezzi  di  prova
          proposti e sentire il richiedente, anche sotto  il  vincolo
          del giuramento. Se risulti la  pendenza  di  una  lite  sul
          diritto a succedere, o comunque siano note  persone  aventi
          interessi opposti, ne ordina  la  comparizione  per  essere
          sentite in contraddittorio col richiedente. 
              Il tribunale in composizione monocratica puo' disporre,
          a cura e spese del richiedente e  nei  modi  ritenuti  piu'
          idonei, la pubblicazione di un avviso  anche  sui  giornali
          esteri  con  invito  agli  interessati  a  presentare  alla
          cancelleria  le   loro   opposizioni   entro   un   termine
          determinato secondo le circostanze. 
              Il richiedente, se giuri il falso, e' punito a  termini
          dell'art. 371 del codice penale 
              17. Il tribunale in composizione monocratica,  valutate
          le prove secondo  il  suo  libero  convincimento,  provvede
          mediante  decreto  motivato  a  rilasciare  o   negare   il
          certificato. 
              Se e' pendente una lite sul diritto a succedere,  egli,
          nel certificato, fara' menzione espressa della pendenza  di
          lite. 
              I documenti allegati al ricorso  non  sono  restituiti,
          salva, per quelli prodotti in  originale,  la  facolta'  di
          sostituirli con copia autentica 
              18. Se  vi  sono  piu'  eredi,  essi  possono  chiedere
          congiuntamente un certificato  comune,  nel  quale  saranno
          indicate le quote di ognuno. 
              Se il certificato e' stato chiesto da un  coerede,  gli
          altri,  prima  della   pronuncia   del   decreto,   possono
          domandarne l'estensione anche ai propri diritti 
              19. Se risulta che l'erede  e'  stato  istituito  sotto
          condizione o con onere modale, ovvero che il testatore  gli
          ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei  legati,
          il  tribunale  in  composizione  monocratica   deve   farne
          espressa menzione nel certificato 
              20. Se risulta successivamente l'inesistenza  totale  o
          parziale  del  diritto  a  succedere,   il   tribunale   in
          composizione monocratica dispone con  decreto,  su  ricorso
          degli interessati o d'ufficio, la  revoca  del  certificato
          rilasciato 
              21. Il certificato fa  presumere  ad  ogni  effetto  la
          qualita' di erede. 
              Non puo' essere considerato erede o legatario apparente
          ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7,
          del codice civile, in quanto applicabili, o  possessore  in
          buona fede, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  535
          dello  stesso  codice,  chi  non  sia   in   possesso   del
          certificato  rilasciato  secondo  le  norme  del   presente
          decreto 
              22.  Il  legatario  di  una  cosa  o  di   un   diritto
          determinato,  esistente  nel  patrimonio  del  defunto   al
          momento della sua morte, puo' chiedere, mediante ricorso al
          tribunale in composizione monocratica competente secondo le
          norme  dell'art.  13,  il  rilascio   di   un   certificato
          sull'acquisto del legato medesimo. 
              A  tale  effetto  egli  deve  allegare  al  ricorso  il
          certificato di morte del testatore e  una  copia  autentica
          del testamento in  virtu'  del  quale  egli  vanta  il  suo
          diritto. 
              Il  tribunale  in  composizione  monocratica,  ove  sia
          possibile, deve sentire gli eredi. 
              Nel rimanente si applicano le disposizioni relative  al
          certificato di eredita'. 
              23.   Il   procedimento   dinanzi   al   tribunale   in
          composizione monocratica  e'  regolato  dalle  disposizioni
          comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal
          codice di procedura civile, in quanto applicabili . 
              La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro
          del luogo ove  si  e'  aperta  la  successione,  copia  dei
          certificati  di  eredita'  o  di  legato   rilasciati   dal
          tribunale in composizione monocratica.".