Art. 32 Disposizioni in materia di certificato successorio europeo 1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento. 2. Avverso le decisioni adottate dall'autorita' di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 e' ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. 3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredita' e di legato.
Note all'art. 32: Il Regolamento UE 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201. Il testo dell'articolo 739 del Codice di procedure civile cosi' recita: "Art. 739. Reclami delle parti. Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.". Il titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 cosi' recita: "TITOLO II Disposizioni sul rilascio del certificato di eredita' e di legato 13. Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore Se la successione si e' aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1 il certificato di eredita' deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato e' obbligatoria. Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 13-bis. Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse 14. Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento. Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva. Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere 15. Se il certificato e' chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti piu' prossimi. Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere 16. Il tribunale in composizione monocratica assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente. Il tribunale in composizione monocratica puo' disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu' idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze. Il richiedente, se giuri il falso, e' punito a termini dell'art. 371 del codice penale 17. Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato. Se e' pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, fara' menzione espressa della pendenza di lite. I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica 18. Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno. Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti 19. Se risulta che l'erede e' stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il tribunale in composizione monocratica deve farne espressa menzione nel certificato 20. Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale in composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato 21. Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualita' di erede. Non puo' essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto 22. Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, puo' chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo. A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo diritto. Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi. Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredita'. 23. Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica e' regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili . La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si e' aperta la successione, copia dei certificati di eredita' o di legato rilasciati dal tribunale in composizione monocratica.".