Art. 16 
 
 
                Diritto all'informazione sul viaggio 
                    e sui diritti dei passeggeri 
 
  1. Il vettore o l'ente di gestione della  stazione,  che  omettono,
nell'ambito delle rispettive competenze,  di  fornire  ai  passeggeri
informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro
900 per ciascun viaggio. 
  2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito
delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui
diritti dei passeggeri di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  1,  del
regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.