Art. 17 
 
 
                               Reclami 
 
  1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il
trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi  previsti
dal regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500 ad euro 25.000. 
  2. Il vettore, che non notifica al passeggero  che  il  reclamo  e'
accolto, respinto o ancora in esame,  ovvero  che  non  fornisce  una
risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27  del  regolamento,  e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
1.500.