Art. 17 Reclami 1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000. 2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo e' accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.