Art. 37 Archivi di Stato 1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 2. 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.