Art. 39 
 
 
          Commissioni regionali per il patrimonio culturale 
 
  1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale  e'  organo
collegiale  a  competenza  intersettoriale.  Coordina   e   armonizza
l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel  territorio  regionale,
favorisce l'integrazione inter- e  multidisciplinare  tra  i  diversi
istituti, garantisce una visione olistica del  patrimonio  culturale,
svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione. 
  2. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
    a) verifica la  sussistenza  dell'interesse  culturale  nei  beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; 
    b) dichiara,  su  proposta  delle  competenti  Soprintendenze  di
settore, l'interesse culturale delle cose, a  chiunque  appartenenti,
ai sensi dell'articolo 13 del Codice; 
    c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,
prescrizioni di  tutela  indiretta  ai  sensi  dell'articolo  45  del
Codice; 
    d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva,
nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del  Codice,
fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione  e'
rilasciata   dalla    competente    Soprintendenza,    che    informa
contestualmente il segretario regionale; 
    e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni,  le
permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni  altro  negozio
giuridico che comporta il trasferimento  a  titolo  oneroso  di  beni
culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice; 
    f) richiede alle commissioni  provinciali,  anche  su  iniziativa
delle  Soprintendenze  di  settore,  l'adozione  della  proposta   di
dichiarazione di interesse pubblico  per  i  beni  paesaggistici,  ai
sensi dell'articolo 138 del Codice; 
    g) adotta, su proposta del soprintendente e previo  parere  della
Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico relativamente ai beni  paesaggistici,  ai
sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; 
    h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli  altri  enti
pubblici territoriali interessati e su proposta  del  soprintendente,
alla integrazione  del  contenuto  delle  dichiarazioni  di  notevole
interesse pubblico relativamente  ai  beni  paesaggistici,  ai  sensi
dell'articolo 141-bis del Codice; 
    i) esprime  l'assenso  del  Ministero,  sulla  base  dei  criteri
fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di  acquisizione
in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate  dagli
uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale,  e
sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai  medesimi
uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; 
    l) esprime pareri sugli  interventi  da  inserire  nei  programmi
annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base
delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero; 
    m) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero,  ai
sensi degli articoli 106 e 107 del Codice; 
    n) stipula,  su  proposta  del  soprintendente  di  settore,  gli
accordi di cui al comma 7 dell'articolo 96 del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  nell'ambito  della  procedura  di   verifica
preventiva dell'interesse archeologico. 
  3. La Commissione svolge altresi' le  funzioni  di  Commissione  di
garanzia per il patrimonio culturale di cui  all'articolo  12,  comma
1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito  nella  legge  n.
106 del 2014. A tal fine: 
    a) la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta  o  altri
atti  di  assenso  comunque  denominati   rilasciati   dagli   organi
periferici del Ministero, entro il termine perentorio  di  10  giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso  in  via  telematica  dai
competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla  sua
adozione, anche  alle  altre  amministrazioni  statali,  regionali  o
locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere  il
riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione  dell'atto.  Decorso
inutilmente il termine di 10 giorni di  cui  al  precedente  periodo,
l'atto si intende confermato; 
    b) qualora il riesame da  parte  della  Commissione  confermi  il
dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero  in  sede  di
conferenza di servizi ai  sensi  dell'articolo  14-quater,  comma  1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  la
decisione, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 2, delle legge  n.
241 del 1990, puo'  essere  rimessa  dall'amministrazione  procedente
alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
  4. La Commissione e' presieduta dal segretario  regionale,  che  la
convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti  di
settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui  all'articolo  30,
comma 2, lettera a), e  dal  direttore  del  polo  museale  regionale
operanti nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata
con  i  responsabili  degli  uffici  periferici  operanti  in  ambito
regionale quando siano  trattate  questioni  riguardanti  i  medesimi
uffici.  La  partecipazione  alla  Commissione   costituisce   dovere
d'ufficio  e  non  e'  delegabile.  La  Commissione  e'   validamente
costituita con la presenza  di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e
delibera a maggioranza dei presenti. 
  5. Le risorse umane e strumentali necessarie per  il  funzionamento
delle  Commissioni  sono  assicurate  dai   rispettivi   segretariati
regionali, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.