Art. 34 
 
Disposizioni per la cooperazione nell'attivita' di rilevazione  delle
  violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo dopo le parole:  «dall'obbligo  di  presentare»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»; 
  b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «L'Agenzia  delle
entrate, sulla  base  di  apposite  intese  con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  individua,  nel   quadro   delle   informazioni
disponibili acquisite con la registrazione  nel  sistema  informativo
dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini  del
procedimento sanzionatorio di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.
689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso  Ministero  dello
sviluppo  economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
violazione.». 
  2. Sulla base  delle  apposite  intese  di  cui  al  comma  1  sono
stabiliti  altresi'  i  tempi  e  le  modalita'  di  trasmissione  al
Ministero dello sviluppo economico  delle  informazioni  indicate  al
medesimo comma relativamente  ai  contratti  registrati  a  decorrere
dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  6  del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico nell'edilizia),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 6 (Attestato di prestazione energetica,  rilascio
          e affissione). - 1-2. (Omissis). 
              3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   la
          dichiarazione o  la  copia  dell'attestato  di  prestazione
          energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle
          entrate, sulla base di apposite  intese  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  individua,  nel  quadro  delle
          informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
          sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
          quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio  di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
          via  telematica,  allo  stesso  Ministero  dello   sviluppo
          economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
          violazione. 
              4-12. (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2013,   n.   145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9, reca: «Interventi urgenti di  avvio  del  piano
          'Destinazione Italia', per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015».