Art. 35 
 
Requisiti per l'autorizzazione  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
  assistenza fiscale e requisiti delle  societa'  richiedenti  e  dei
  Centri autorizzati 
  1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,
concernente regolamento recante norme per l'assistenza  fiscale  resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per  i  dipendenti,
dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai  sensi  dell'articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 7: 
  1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedimento  per
l'autorizzazione  allo  svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza
fiscale  e  requisiti  delle  societa'  richiedenti  e   dei   Centri
autorizzati»; 
  2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)  le
sedi e gli uffici periferici presso le quali e' svolta l'attivita' di
assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i
centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d),  e)
ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  devono  essere
presenti  in  almeno  un  terzo  delle  province.  Per  i  centri  di
assistenza  fiscale  riconducibili  alla  medesima  associazione   od
organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi  dell'articolo
32 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  il  requisito
indicato nella presente lettera e' considerato complessivamente;»; 
  3) nel comma 2, la lettera d) e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)
relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti  sulle
garanzie di  idoneita'  tecnico-organizzativa  del  centro  anche  in
relazione a quanto previsto dal  comma  1,  lettera  d),  la  formula
organizzativa  assunta  anche  in  ordine  ai  rapporti   di   lavoro
dipendente  utilizzati  nel  rispetto  del  decreto   legislativo   6
settembre 2001, n. 368, e  successive  modificazioni,  i  sistemi  di
controllo interno volti a garantire  la  correttezza  dell'attivita',
anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di  assistenza
fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche'  il  piano
di formazione del  personale  differenziato  in  base  alle  funzioni
svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite  le
modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure
professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione
e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento  della
formazione;»; 
  4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. I centri costituiti ai sensi  dell'articolo  32,  comma  1,
lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio,  con
riferimento  all'anno  precedente,  una  relazione  sulla   capacita'
operativa e sulle risorse  umane  utilizzate  anche  in  ordine  alla
tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione  svolta,
sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale  e  sui
controlli effettuati volti a garantire la qualita' del  prodotto,  la
qualita' e l'adeguatezza dei  livelli  di  servizio,  sul  numero  di
dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 
  2-ter.  L'Agenzia  delle  entrate  verifica  che  il  numero  delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all'uno  per  cento  del  rapporto  risultante  tra  la  media  delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media
delle  dichiarazioni  complessivamente  trasmesse  dai  soggetti  che
svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i
centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse   delegate   ai   sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  il
requisito   indicato    nel    presente    comma    e'    considerato
complessivamente.»; 
  b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di  almeno
uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma
2-ter,   la   decadenza    dall'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'assistenza fiscale interviene successivamente  al  completamento
dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui
al comma 3.»; 
  c) nell'articolo 11, dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di
servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi  esclusivamente
di lavoratori  autonomi  individuati  tra  gli  intermediari  di  cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome  e  per
conto del centro stesso.». 
  2. I centri di assistenza fiscale gia'  autorizzati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui
al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015. 
  3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni
trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se
e' trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno  per
cento, con uno scostamento massimo del 10  per  cento,  del  rapporto
risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno  dei
tre anni e la media delle  dichiarazioni  complessivamente  trasmesse
dai  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  assistenza  fiscale  nel
triennio precedente, compreso  quello  considerato.  Le  disposizioni
indicate nel periodo precedente si applicano anche per  i  centri  di
assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto con  riferimento  alle  dichiarazioni  trasmesse
negli anni 2015, 2016 e 2017. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo  possono
essere modificati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7,  10  e  11  del
          citato decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  7  (Procedimento   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati).  -  1.  Lo  svolgimento   dell'attivita'   di
          assistenza  fiscale   e'   subordinato   al   rilascio   di
          autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate. Per
          il  rilascio  della  autorizzazione,   e'   presentata   al
          Dipartimento delle entrate  apposita  domanda  nella  quale
          sono indicati: 
              a) il codice fiscale e la partita  IVA  della  societa'
          richiedente; 
              b) i dati anagrafici dei componenti  del  consiglio  di
          amministrazione della  societa'  richiedente,  nonche'  dei
          componenti  del  collegio  sindacale,  ove  lo  stesso  sia
          previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
          di societa' richiedente; 
              c) i dati anagrafici ed i requisiti  professionali  dei
          responsabili dell'assistenza fiscale; 
              d) le sedi e gli uffici periferici presso le  quali  e'
          svolta l'attivita' di assistenza fiscale,  compresi  quelli
          di cui all'art. 11 che, per i centri  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed  f),  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono  essere  presenti
          in  almeno  un  terzo  delle  province.  Per  i  centri  di
          assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
          od organizzazione o a strutture da esse delegate  ai  sensi
          dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          il requisito indicato nella presente lettera e' considerato
          complessivamente; 
              e) la denominazione o  la  ragione  sociale  e  i  dati
          anagrafici dei componenti del consiglio di  amministrazione
          e, ove previsto, del collegio sindacale delle  societa'  di
          servizi  delle  quali  la  societa'   richiedente   intende
          avvalersi per lo svolgimento dell'attivita'  di  assistenza
          fiscale, nonche' l'indicazione delle  specifiche  attivita'
          da affidare alle stesse. 
              2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: 
              a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
              b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6; 
              c)   dichiarazione   relativa   all'insussistenza    di
          provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza  a
          carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; 
              d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
          requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa
          del centro anche in relazione a quanto previsto  dal  comma
          1, lettera d), la formula organizzativa  assunta  anche  in
          ordine ai rapporti  di  lavoro  dipendente  utilizzati  nel
          rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,
          e successive modificazioni, i sistemi di controllo  interno
          volti a garantire la correttezza dell'attivita',  anche  in
          ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza
          fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio  nonche'
          il piano di formazione del personale differenziato in  base
          alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che
          operano nei centri. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze sono stabilite le modalita'  dell'attivita'
          formativa tenendo conto delle diverse figure professionali,
          l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le
          modalita' di attestazione e di verifica  dello  svolgimento
          della formazione. 
              2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'art. 32, comma
          1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo  n.
          241 del 1997, dopo il primo anno di  attivita',  presentano
          entro il 31 gennaio, con riferimento  all'anno  precedente,
          una relazione sulla capacita'  operativa  e  sulle  risorse
          umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti
          di   lavoro   instaurati   e   alla   formazione    svolta,
          sull'affidamento  a  terzi  dell'attivita'  di   assistenza
          fiscale e sui controlli effettuati  volti  a  garantire  la
          qualita' del prodotto,  la  qualita'  e  l'adeguatezza  dei
          livelli  di   servizio,   sul   numero   di   dichiarazioni
          validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate. 
              2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che  il  numero
          delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro
          sia almeno pari all'uno per cento del  rapporto  risultante
          tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal  centro  nel
          triennio  precedente  e  la   media   delle   dichiarazioni
          complessivamente  trasmesse  dai  soggetti   che   svolgono
          attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio.  Per
          i centri di assistenza fiscale riconducibili alla  medesima
          associazione  od  organizzazione  o  a  strutture  da  esse
          delegate ai sensi dell'art. 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, il  requisito  indicato  nel  presente
          comma e' considerato complessivamente. 
              3. Il Dipartimento delle entrate procede alla  verifica
          della sussistenza dei requisiti ed alla  regolarita'  della
          domanda  di  cui  al  comma  1,   invitando   la   societa'
          richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
          e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
          atti e i documenti ritenuti necessari. 
              4.   L'autorizzazione   a   svolgere   l'attivita'   di
          assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del
          Dipartimento delle entrate, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.». 
              «Art. 10 (Vigilanza). -  1.  I  competenti  uffici  del
          Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni  e
          verifiche presso la sede e gli uffici periferici  dei  CAF,
          nonche' delle societa' di servizi  di  cui  gli  stessi  si
          avvalgono, per controllare  la  sussistenza  dei  requisiti
          occorrenti per un corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale. 
              2. Se a seguito dell'attivita' di cui al  comma  1,  il
          competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra
          violazioni alle disposizioni  degli  articoli  da  5  a  8,
          redige processo verbale di constatazione da  notificare  al
          legale rappresentante del CAF. Nel  processo  verbale  sono
          indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato  un
          termine non superiore a novanta giorni entro  il  quale  il
          CAF  deve  eliminare  le  suddette  irregolarita'   dandone
          comunicazione  all'ufficio  stesso,  ovvero   produrre   le
          proprie osservazioni. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, il  competente
          ufficio del Dipartimento delle  entrate,  ove  non  ritenga
          soddisfacenti le osservazioni  eventualmente  prodotte  dal
          CAF, ovvero non abbia ricevuto  la  documentazione  da  cui
          risulta che il CAF si  e'  adeguato  a  quanto  prescritto,
          ordina  al  CAF  stesso  di  eliminare   le   irregolarita'
          riscontrate nel processo verbale di cui al comma  2,  entro
          il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita'  che
          presentano aspetti  di  particolare  gravita'  puo'  essere
          disposta  la  sospensione   cautelare   dell'attivita'   di
          assistenza. Decorso inutilmente  tale  termine  il  CAF  e'
          considerato decaduto dall'autorizzazione  allo  svolgimento
          delle attivita' di  assistenza  fiscale  ed  e'  cancellato
          dagli Albi di cui all'art. 9, comma 1. Se  dalle  verifiche
          effettuate emerge la mancanza di almeno uno  dei  requisiti
          di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), e comma  2-ter,  la
          decadenza     dall'autorizzazione     allo      svolgimento
          dell'assistenza  fiscale  interviene   successivamente   al
          completamento dell'attivita' di assistenza  in  corso  allo
          scadere del termine di cui al comma 3.». 
              «Art.  11  (Attivita'  dei  Centri).  -   1.   Per   lo
          svolgimento dell'attivita' di assistenza  fiscale,  il  CAF
          puo' avvalersi di una societa' di servizi il  cui  capitale
          sociale  sia  posseduto,  a  maggioranza  assoluta,   dalle
          associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il
          CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno
          costituito i CAF, ovvero sia  posseduto  interamente  dagli
          associati alle predette associazioni e organizzazioni. 
              1-bis. Per l'attivita'  di  assistenza  fiscale,  oltre
          alle societa' di servizi  di  cui  al  comma  1,  i  centri
          possono avvalersi  esclusivamente  di  lavoratori  autonomi
          individuati tra gli intermediari di cui all'art.  3,  comma
          3, lettere a)  e  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in  nome  e
          per conto del centro stesso. 
              2. Le attivita' di cui  al  comma  1,  sono  effettuate
          comunque sotto il diretto controllo del CAF che  ne  assume
          la responsabilita'. 
              3. I CAF-imprese  prestano  l'attivita'  di  assistenza
          fiscale   a   favore   delle   imprese    associate    alle
          organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a
          favore dei soci di societa' di  persone,  dei  partecipanti
          all'impresa   familiare   e   del   coniuge    partecipante
          all'azienda coniugale.». 
              - Il testo vigente  dell'art.  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997  e'  riportato  nelle  note  al
          comma 3 dell'art. 1 del presente decreto legislativo. 
              - Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, reca
          disposizioni  di  attuazione  della  direttiva   1999/70/CE
          relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo  determinato
          concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  3
          del citato  decreto  del  presidente  della  Repubblica  22
          luglio 1998, n. 322: 
              «Art. 3 (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1-2-ter. (Omissis). 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
              a) gli iscritti negli albi dei dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
              b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
              c)  le  associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e c), del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
              d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i lavoratori dipendenti e pensionati; 
              e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis-13. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4-ter (Omissis).».