Art. 37 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a  40,6  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento.  La  quota  di
maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura
ai sensi del periodo precedente, pari  a  9,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e a 26,8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016
confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo
16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,  n.  23.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  16
          della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante
          disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,  trasparente
          e orientato alla crescita): 
              «Art.   16    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  ne'   un   aumento   della   pressione   fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art.  1
          comma 6, evidenzia i suoi  effetti  sui  saldi  di  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del  2009  ovvero
          mediante compensazione con le  risorse  finanziarie  recate
          dai decreti legislativi adottati ai  sensi  della  presente
          legge, presentati prima  o  contestualmente  a  quelli  che
          comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
          entrate confluiscono in un apposito fondo  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              1-bis-2. (Omissis).».