Art. 57 
 
                   Omologazione dei centri COMSEC 
 
  1. Ogni amministrazione, ente od operatore economico,  in  possesso
di NOSI  o  NOSIS  che  intenda  costituire  un  centro  COMSEC  deve
richiedere   all'UCSe   la    relativa    omologazione,    unitamente
all'omologazione di un CIS di adeguato livello. 
  2.  Il  processo  di  omologazione  prevede  l'accertamento   della
rispondenza del Centro a specifici requisiti  tecnico-installativi  e
di sicurezza fisica  stabiliti  nelle  disposizioni  applicative  del
presente regolamento, nonche' la verifica del possesso, da parte  del
personale addetto, delle necessarie abilitazioni e  delle  conoscenze
tecnico-professionali. 
  3. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC effettua l'analisi del rischio
cui il centro e' esposto e all'esito redige un documento  di  analisi
del  rischio,  secondo  le  modalita'  indicate  nelle   disposizioni
applicative del presente regolamento, nel quale sono  individuate  le
potenziali minacce alla  sicurezza,  le  vulnerabilita'  del  sistema
predisposto per il  controllo  della  sicurezza  ed  e'  valutato  il
rischio residuo dopo l'implementazione delle contromisure. 
  4.  Sulla  base  dei  risultati  dell'analisi   del   rischio,   il
Funzionario o Ufficiale COMSEC redige inoltre un regolamento  interno
di sicurezza COMSEC nel quale sono  individuate  le  contromisure  di
tipo fisico, procedurale, personale, logico e tecnico da  adottare  e
sono descritte dettagliatamente le  procedure  operative  a  cui  gli
utenti dovranno attenersi. 
  5. L'UCSe valuta ed approva il  regolamento  interno  di  sicurezza
COMSEC e rilascia un certificato di omologazione  a  seguito  di  una
verifica di conformita' del  centro  alle  predisposizioni  descritte
nella documentazione di sicurezza approvata. 
  6. Il dirigente dell'UCSe puo' delegare le  articolazioni  centrali
dell'Organizzazione nazionale  di  sicurezza  all'approvazione  della
documentazione  di  sicurezza  ed  alla  verifica   di   conformita',
relativamente a predeterminate tipologie di centri COMSEC, secondo le
disposizioni applicative del presente regolamento. 
  7. Gli esiti delle attivita' eseguite  in  regime  di  delega  sono
trasmessi all'UCSe che, sulla base della documentazione di  sicurezza
prodotta e dei relativi pareri tecnici, effettua  le  valutazioni  ai
fini del rilascio del certificato di omologazione. 
  8. In caso di gravi violazioni alle norme in materia  di  sicurezza
delle comunicazioni o di accertate compromissioni  l'omologazione  e'
revocata. 
  9. I centri COMSEC per temporanee esigenze operative di durata  non
superiore a sei mesi  non  sono  soggetti  al  formale  rilascio  del
certificato di  omologazione  per  la  trasmissione  di  informazioni
classificate fino al livello "SEGRETO". 
  10. L'attivazione dei predetti centri deve  essere  tempestivamente
comunicata all'UCSe ed e' effettuata  sotto  la  responsabilita'  del
Funzionario o Ufficiale COMSEC competente. 
  11. Qualora permangano in un sito per un periodo di tempo inferiore
a sei mesi, i Centri COMSEC mobili o  trasportabili,  realizzati  per
esigenze operative di amministrazioni pubbliche  non  necessitano  di
omologazione. 
  12.  L'omologazione  dei  centri  COMSEC,  ove   non   diversamente
stabilito   nell'atto   di   formale   omologazione,   ha   validita'
quinquennale. La richiesta di rinnovo dell'omologazione di un  centro
COMSEC, corredata della documentazione che  attesta  il  mantenimento
della configurazione approvata, e' presentata all'UCSe sei mesi prima
della relativa scadenza. In tale caso il certificato di  omologazione
COMSEC scaduto resta valido fino al rilascio del  nuovo  certificato,
sempre che non siano state apportate  modifiche  alle  configurazioni
approvate.