Art. 22 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Sui dispositivi per la raccolta delle  unita'  di  sangue  e  di
emocomponenti sono apposte, al momento del  prelievo,  etichette  che
consentano l'univoca identificazione delle donazioni. 
  2. Su ogni emocomponente  prodotto  dalla  successiva  lavorazione,
dopo aver  verificato  la  presenza  di  tutti  i  requisiti  per  la
validazione,  e'  apposta  un'etichetta  finale,  che   consenta   di
identificare anche il tipo di emocomponente prodotto. 
  3.  Sono  utilizzate  unicamente  etichette  generate  dai  sistemi
gestionali informatici. 
  4. Per l'etichettatura definitiva degli emocomponenti sono adottate
procedure  informatizzate  di  controllo  della  corrispondenza   tra
etichetta  di  prelievo  ed  etichetta  di  validazione.   L'avvenuto
controllo e' documentato a livello informatico ed  e'  vincolante  ai
fini della assegnazione, consegna e distribuzione  dell'emocomponente
stesso. 
  5. Le informazioni che devono essere contenute nelle etichette sono
indicate nell'Allegato VI del presente decreto.