Art. 23 Adempimenti preliminari 1. Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonche' il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa. 2. L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonche', ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata.Le modalita' per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa e' riavviata dall'operatore secondo le modalita' stabilite nel citato Allegato 3. 4. Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.
Note all'art. 23: Per il testo degli articoli 85, 87, 90 e 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate agli articoli 1, 2 e 6. Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): «Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».