Art. 23 
 
 
                       Adempimenti preliminari 
 
  1. Ai fini del  conseguimento  della  documentazione  antimafia,  i
soggetti di cui all'articolo 97  del  Codice  antimafia  acquisiscono
dall'impresa le dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  le
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  di  cui   agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i  dati
previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia,  nonche'  il
numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa. 
  2. L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati  nazionale
ed  aver  positivamente  superato  la  procedura  di  verifica  delle
credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati
di cui al comma 1, l'indicazione della  tipologia  di  documentazione
antimafia richiesta nonche', ove previsto da disposizioni di legge  o
altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata.Le
modalita'  per  lo  svolgimento  di  tale  operazione  sono  indicate
nell'Allegato  3  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  3. Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema  informativo
della Banca dati nazionale sospende la procedura  di  rilascio  della
documentazione   antimafia   e   notifica,   per   via    telematica,
all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei  dati
erroneo o incompleto, procedura di rilascio  sospesa".  La  procedura
sospesa e' riavviata dall'operatore secondo  le  modalita'  stabilite
nel citato Allegato 3. 
  4.  Qualora  la  procedura  di  controllo  delle   credenziali   di
autenticazione  non  venga  superata  positivamente,  la  Banca  dati
nazionale notifica  un  messaggio  di  "procedura  di  autenticazione
fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente  ai
sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia,  che  provvede  ad
effettuare  le  opportune  verifiche,  richiedendo,  se   necessario,
elementi di informazione, anche di natura tecnica, al  soggetto  alle
cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato  il  tentativo  di
consultazione. 
 
          Note all'art. 23: 
              Per il testo degli articoli 85, 87, 90 e 97 del decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  si  vedano  le  note
          riportate agli articoli 1, 2 e 6. 
              Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa - Testo A): 
              «Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta') 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».