Art. 24 
 
 
               Rilascio della comunicazione antimafia 
 
  1. Sulla base dei  dati  immessi  dall'operatore  che  effettua  la
consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale,  se
l'impresa e' censita, verifica i dati esistenti negli  archivi  della
stessa Banca dati, nonche' nelle altre banche dati collegate. Se  non
risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione
e decadenza di cui all'articolo 67 del  Codice  antimafia,  la  Banca
dati  nazionale  rilascia  immediatamente,  per  via  telematica,  al
soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In  tale
caso  la  documentazione  antimafia   reca   la   seguente   dicitura
"comunicazione   antimafia   liberatoria   rilasciata,    ai    sensi
dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,
utilizzando il collegamento alla Banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia.". 
  2. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati  nazionale
o in altre banche dati ad essa  collegate  emerge  l'esistenza  delle
cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al  citato  articolo
67 del  Codice  antimafia  ovvero  di  una  documentazione  antimafia
interdittiva in corso di validita' a carico  dell'impresa,  la  Banca
dati nazionale  notifica,  contestualmente  per  via  telematica,  al
soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai  sensi
dell'articolo 88, comma 2, del  Codice  antimafia  non  e'  possibile
rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. 
  3. Nei casi in cui le disposizioni  sulla  competenza  al  rilascio
della comunicazione antimafia sono derogate da disposizioni di  legge
ovvero da altri provvedimenti  attuativi  di  esse,  la  notifica  e'
effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi. 
  4. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG  designata
effettua, d'ufficio,  gli  accertamenti  previsti  dall'articolo  88,
comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta  nel  piu'
breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo  88,  comma
4, il provvedimento finale, notificandolo  al  soggetto  richiedente;
provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della
Banca dati nazionale e a  segnalare,  per  i  conseguenti  interventi
correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale  i
dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali. 
  5. Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati emerge che
l'impresa  non  e'  censita,  la  Banca  dati   nazionale   notifica,
contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e  alla
Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG  designata  che,
ai sensi dell'articolo 88, comma 3-bis, del Codice antimafia, non  e'
possibile  rilasciare  la  comunicazione  antimafia  liberatoria.  La
Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 4. 
  6. La Prefettura-UTG  competente  ovvero  quella  designata  appone
sulle comunicazioni antimafia liberatorie  rilasciate  ai  sensi  dei
commi 2, 3 e  4  la  dicitura  "comunicazione  antimafia  liberatoria
rilasciata, ai sensi  dell'articolo  88,  comma  3,  del  D.  Lgs.  6
settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla  Banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia.". 
 
          Note all'art. 24: 
              Per il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 6
          settembre  2011,  n.  159,  si  vedano  le  note  riportate
          all'articolo 4. 
              Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 88. (Termini per il rilascio della  comunicazione
          antimafia) 
              1.  Il  rilascio  della  comunicazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali
          casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              2.  Quando  dalla  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e  accerta
          la  corrispondenza  dei  motivi   ostativi   emersi   dalla
          consultazione  della  banca  dati  nazionale   unica   alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati nazionale unica. 
              3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  unica  e'
          eseguita per un soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi  previsti  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  il
          prefetto rilascia la comunicazione antimafia  entro  trenta
          giorni dalla data della consultazione di  cui  all'articolo
          87, comma 1. 
              4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti
          di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  procedono  anche  in
          assenza della comunicazione antimafia, previa  acquisizione
          dell'autocertificazione di cui  all'articolo  89.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui all'articolo  67  sono  corrisposti
          sotto  condizione  risolutiva   e   i   soggetti   di   cui
          all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni  e
          le concessioni o recedono dai  contratti,  fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis  si
          applicano  anche  quando  la  sussistenza  delle  cause  di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
          alla  concessione  di  lavori   o   all'autorizzazione   al
          subcontratto. 
              4-quater.  Il  versamento  delle  erogazioni   di   cui
          all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo'  essere  in  ogni
          caso sospeso fino alla  ricezione  da  parte  dei  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  della
          comunicazione antimafia liberatoria. 
              4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».