Art. 25 
 
 
                Rilascio dell'informazione antimafia 
 
  1. Sulla base dei  dati  immessi  dall'operatore  che  effettua  la
consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale,  se
l'impresa e' censita, verifica  i  pertinenti  dati  esistenti  negli
archivi della stessa Banca dati,  nonche'  nelle  altre  banche  dati
collegate. La Banca dati nazionale rilascia immediatamente,  per  via
telematica,  al   soggetto   richiedente   l'informazione   antimafia
liberatoria se dalle verifiche svolte non risultano: 
    a)  le  cause  di  divieto,  sospensione  e  decadenza   di   cui
all'articolo 67 del Codice antimafia; 
    b) una o piu' delle situazioni di cui all'articolo 84,  comma  4,
lettere a) e b) del Codice antimafia risultanti al CED; 
    c) l'indicazione della sussistenza di una o piu' delle situazioni
di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), c) e d). 
  2. L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata  ai  sensi  del
comma  1,  reca  la  seguente   dicitura:   "informazione   antimafia
liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma  1,  del  D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia.". 
  3. Qualora dalla verifica  dei  dati  esistenti  nella  Banca  dati
nazionale emerge l'esistenza di una o piu' delle circostanze  di  cui
al comma 1, lettere a), b), c), la  Banca  dati  nazionale  notifica,
contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente  ed  alla
Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo  92,  comma  2,
del Codice  antimafia  non  e'  possibile  rilasciare  immediatamente
l'informazione antimafia liberatoria. 
  4. Nei casi in cui le disposizioni  sulla  competenza  al  rilascio
dell'informazione antimafia sono derogate da  disposizioni  di  legge
ovvero da altri provvedimenti  attuativi  di  esse,  la  notifica  e'
effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi. 
  5. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG  designata
effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92,  comma
2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel  piu'  breve
tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma  2,  il
provvedimento  finale,   notificandolo   al   soggetto   richiedente;
provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della
Banca dati nazionale e a  segnalare,  per  i  conseguenti  interventi
correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale  i
dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali. 
  6. Qualora dalla verifica  dei  dati  esistenti  nella  Banca  dati
nazionale  emerge  che  l'impresa  non  e'  censita,  la  Banca  dati
nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto
richiedente   e   alla   Prefettura-UTG   competente   ovvero    alla
Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del
Codice  antimafia,  non  e'   possibile   rilasciare   l'informazione
antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita'
previste dal comma 5. 
  7. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG  designata
appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate  ai  sensi
dei commi 3, 4 e 5 la dicitura  "informazione  antimafia  liberatoria
rilasciata, ai sensi  dell'articolo  92,  comma  2,  del  D.  Lgs.  6
settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla  Banca  dati
nazionale unica della documentazione antimafia.". 
  8. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG  designata
si avvale delle funzionalita'  della  Banca  dati  nazionale  per  la
trasmissione,  per  via  telematica,  delle  informazioni   antimafia
interdittive ai soggetti di cui all'articolo  91,  comma  7-bis,  del
Codice antimafia. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per il testo degli articoli 67, 84  e  91  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  si  vedano  le  note
          riportate all'articolo 4. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  92  del   citato
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 92. (Termini per il rilascio delle informazioni) 
              1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  91,
          comma  6,  quando  dalla  consultazione  della  banca  dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 o di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
          verifiche e rilascia l'informazione antimafia  interdittiva
          entro trenta giorni dalla data della consultazione.  Quando
          le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
          prefetto    ne    da'    comunicazione    senza     ritardo
          all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
          acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
          procede con le stesse  modalita'  quando  la  consultazione
          della  banca  dati  nazionale  unica  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.  Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma
          10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,
          in caso positivo, ne informa tempestivamente il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.».