Art. 25 Rilascio dell'informazione antimafia 1. Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa e' censita, verifica i pertinenti dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonche' nelle altre banche dati collegate. La Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente l'informazione antimafia liberatoria se dalle verifiche svolte non risultano: a) le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia; b) una o piu' delle situazioni di cui all'articolo 84, comma 4, lettere a) e b) del Codice antimafia risultanti al CED; c) l'indicazione della sussistenza di una o piu' delle situazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), c) e d). 2. L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.". 3. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria. 4. Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi. 5. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali. 6. Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 5. 7. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.". 8. La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalita' della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.
Note all'art. 25: Per il testo degli articoli 67, 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 4. Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «Art. 92. (Termini per il rilascio delle informazioni) 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito. 2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. 5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».