Art. 26 
 
 
              Aggiornamento della Banca dati nazionale 
 
  1.  La  Banca  dati  nazionale  comunica,   per   via   telematica,
giornalmente alle Prefetture competenti: 
    a) il riepilogo complessivo delle  comunicazioni  e  informazioni
antimafia liberatorie rilasciate automaticamente; 
    b) l'elenco delle imprese nei cui confronti gli  accertamenti  di
cui all'articolo 4, comma 4, sono stati effettuati da piu' di  dodici
mesi  dalla  data  di  rilascio   automatico   della   documentazione
antimafia. 
  2. La Prefettura-UTG competente provvede,  d'ufficio,  a  rinnovare
gli accertamenti informativi nei  confronti  delle  imprese  indicate
nell'elenco di cui al comma 1, lettera b). Qualora dagli accertamenti
svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza  di  cui
all'articolo  67  del   Codice   antimafia,   ovvero   tentativi   di
infiltrazione   mafiosa,   la   Prefettura-UTG   competente    adotta
un'informazione interdittiva antimafia  ai  sensi  dell'articolo  92,
comma 4, dello stesso Codice  antimafia,  notificandola  al  soggetto
richiedente  per  i  conseguenti  provvedimenti   e   procedendo   ad
effettuare  le   prescritte   comunicazioni   agli   altri   soggetti
istituzionali. 
  3.  Anche  al  di  fuori  dell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,   la
Prefettura-UTG competente provvede, inoltre,  ad  aggiornare  i  dati
della Banca dati nazionale relativamente alla data degli accertamenti
svolti nei confronti dell'impresa. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per il  testo  degli  articoli  67  e  92  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  si  vedano  le  note
          riportate, rispettivamente, agli articoli 4 e 25.