Art. 27 
 
 
        Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione 
             e aggiornamento della Banca dati nazionale 
 
  1. I responsabili degli Uffici e Comandi di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettere a), numeri 4 e 5, e b) verificano periodicamente che
le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale  siano  effettuate
per le  finalita'  previste  dal  Codice  antimafia  e  dal  presente
regolamento, nonche' per lo  svolgimento  di  compiti  legittimamente
affidati dai rispettivi dirigenti. 
  2. Nei confronti del personale delle Prefetture il controllo  sulle
operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento  e'  esercitato
dai viceprefetti vicari per il tramite delle sezioni provinciali. 
  3. Per  lo  svolgimento  dei  controlli  di  cui  al  comma  1,  il
Procuratore nazionale antimafia designa uno dei magistrati  applicati
alla DNA. 
  4. Anche al di fuori dei casi contemplati all'articolo 20, comma 6,
la sezione  centrale  e  le  sezioni  provinciali,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, possono richiedere informazioni ai soggetti di
cui all'articolo 97 del Codice antimafia, al  fine  di  accertare  la
correttezza delle operazioni  di  consultazione  effettuate.  A  tale
scopo, la sezione centrale e le sezioni provinciali utilizzano i dati
contenuti nei riepiloghi giornalieri della  documentazione  antimafia
rilasciata di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a). 
 
          Note all'art. 27: 
              Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6
          settembre  2011,  n.  159,  si  vedano  le  note  riportate
          all'articolo 1.