Art. 27 Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale 1. I responsabili degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 4 e 5, e b) verificano periodicamente che le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale siano effettuate per le finalita' previste dal Codice antimafia e dal presente regolamento, nonche' per lo svolgimento di compiti legittimamente affidati dai rispettivi dirigenti. 2. Nei confronti del personale delle Prefetture il controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento e' esercitato dai viceprefetti vicari per il tramite delle sezioni provinciali. 3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Procuratore nazionale antimafia designa uno dei magistrati applicati alla DNA. 4. Anche al di fuori dei casi contemplati all'articolo 20, comma 6, la sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere informazioni ai soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di consultazione effettuate. A tale scopo, la sezione centrale e le sezioni provinciali utilizzano i dati contenuti nei riepiloghi giornalieri della documentazione antimafia rilasciata di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a).
Note all'art. 27: Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si vedano le note riportate all'articolo 1.