Art. 17 Compensi 1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attivita' di valutazione di cui all'articolo 16 e' a carico dell'Oicr ed e' commisurato all'impegno e alla professionalita' richiesta per lo svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente, avuto riguardo al numero, alla natura, e alla ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e all'eventuale esistenza di un mercato attivo. Il compenso non puo' essere meramente determinato in funzione del valore degli immobili oggetto di stima, ne' puo' in alcun modo essere determinato in funzione dei risultati delle valutazioni svolte. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non puo' superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.
Note all'art. 17: Per il riferimento al testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 vedasi nelle Note alle premesse.