Art. 17 
 
 
                              Compensi 
 
  1. Il costo complessivo dei compensi dovuti  per  le  attivita'  di
valutazione di cui all'articolo  16  e'  a  carico  dell'Oicr  ed  e'
commisurato all'impegno e  alla  professionalita'  richiesta  per  lo
svolgimento dell'incarico dell'esperto indipendente,  avuto  riguardo
al numero, alla natura,  e  alla  ubicazione  territoriale  dei  beni
oggetto di  valutazione  e  all'eventuale  esistenza  di  un  mercato
attivo. Il compenso non puo' essere meramente determinato in funzione
del valore degli immobili oggetto di stima, ne' puo'  in  alcun  modo
essere  determinato  in  funzione  dei  risultati  delle  valutazioni
svolte. 
  2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per  le  valutazioni
iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti  dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi  non
puo' superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito
dal conferente e quello risultante dalla valutazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per il riferimento  al  testo  dell'art.  14-bis  della
          legge 25  gennaio  1994,  n.  86  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse.