Art. 24 
 
 
                          Titoli e brevetti 
 
  1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di  polizia
tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3: 
    a) e' conferito il titolo  «Scuola  di  polizia  tributaria»  con
autorizzazione a fregiarsi dello speciale  distintivo  approvato  con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza; 
    b) e' rilasciato  uno  speciale  diploma  a  firma  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.