Art. 24 Titoli e brevetti 1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 19, comma 3: a) e' conferito il titolo «Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza; b) e' rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.