Art. 27 Decorrenza 1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal corso superiore che avra' inizio nell'anno accademico di entrata in vigore del presente regolamento. Per i corsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 2015 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 803