Art. 27 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le disposizioni del Titolo III si applicano a partire dal  corso
superiore che avra' inizio nell'anno accademico di entrata in  vigore
del presente regolamento.  Per  i  corsi  precedenti,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui  al  Titolo  III  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 26. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 18 febbraio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 
  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze,  reg.ne  prev.
n. 803