Art. 18 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni
o analisi disciplinate dal presente decreto si applicano le norme  in
materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei  canali  di
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a). 
  2. Ai trattamenti  di  dati  personali,  effettuati  ai  sensi  del
presente decreto, si applicano altresi' le disposizioni di  cui  alla
Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196. 
  3. Le autorita' nazionali competenti  incaricate  dell'applicazione
della legge e il  punto  di  contatto  nazionale  sono  titolari  dei
trattamenti di dati da essi effettuati per le finalita' del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il Capo I della Parte  II,  Titolo  II,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali.), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., cosi' recita: 
              "Capo I Profili generali - Art. 53.(Ambito  applicativo
          e titolari dei trattamenti) - 1. Agli effetti del  presente
          codice si intendono effettuati per finalita' di  polizia  i
          trattamenti  di  dati  personali   direttamente   correlati
          all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei
          reati, di tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,
          nonche' di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice
          di procedura penale, per la prevenzione e  repressione  dei
          reati. 
              2.  Ai  trattamenti  di  dati  personali  previsti   da
          disposizioni di legge, di regolamento, nonche'  individuati
          dal decreto di  cui  al  comma  3,  effettuati  dal  Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          o da forze di polizia  sui  dati  destinati  a  confluirvi,
          ovvero da organi di pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti
          pubblici nell'esercizio  delle  attribuzioni  conferite  da
          disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se
          il trattamento e' effettuato per finalita' di  polizia,  le
          seguenti disposizioni del codice: 
                a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22,  37,  38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
                b) articoli da 145 a 151. 
              3. Con  decreto  adottato  dal  Ministro  dell'interno,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari,  sono  individuati,   nell'allegato   C)   al
          presente codice, i trattamenti non occasionali  di  cui  al
          comma 2 effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
          titolari. 
              Art. 54. (Modalita' di trattamento e flussi di dati)  -
          1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o  le
          forze di polizia  possono  acquisire  in  conformita'  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  dati,
          informazioni,  atti  e   documenti   da   altri   soggetti,
          l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche   per   via
          telematica. A tal fine  gli  organi  o  uffici  interessati
          possono avvalersi di  convenzioni  volte  ad  agevolare  la
          consultazione  da  parte  dei  medesimi  organi  o  uffici,
          mediante reti di  comunicazione  elettronica,  di  pubblici
          registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel  rispetto
          delle pertinenti disposizioni e dei principi  di  cui  agli
          articoli 3 e 11.  Le  convenzioni-tipo  sono  adottate  dal
          Ministero dell'interno, su conforme parere del  Garante,  e
          stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli  accessi
          anche al fine di assicurare  l'accesso  selettivo  ai  soli
          dati necessari al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 53. 
              2. I dati trattati per le finalita' di cui al  medesimo
          articolo  53  sono  conservati  separatamente   da   quelli
          registrati per finalita' amministrative che non  richiedono
          il loro utilizzo. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,  il
          Centro elaborazioni dati di cui  all'articolo  53  assicura
          l'aggiornamento periodico e la pertinenza e  non  eccedenza
          dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
          autorizzate del casellario giudiziale e del casellario  dei
          carichi pendenti del Ministero della giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, o di altre banche di  dati  di  forze  di  polizia,
          necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53. 
              4. Gli organi, uffici e comandi di  polizia  verificano
          periodicamente  i  requisiti  di  cui  all'articolo  11  in
          riferimento ai  dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di
          strumenti elettronici, e provvedono al  loro  aggiornamento
          anche  sulla  base  delle  procedure  adottate  dal  Centro
          elaborazioni  dati  ai  sensi  del  comma  3,  o,   per   i
          trattamenti  effettuati  senza   l'ausilio   di   strumenti
          elettronici,  mediante  annotazioni  o   integrazioni   dei
          documenti che li contengono. 
              Art. 55. (Particolari tecnologie) - 1.  Il  trattamento
          di dati personali che implica maggiori rischi di  un  danno
          all'interessato, con particolare riguardo a banche di  dati
          genetici o biometrici, a tecniche basate su  dati  relativi
          all'ubicazione, a banche  di  dati  basate  su  particolari
          tecniche   di    elaborazione    delle    informazioni    e
          all'introduzione di particolari tecnologie,  e'  effettuato
          nel rispetto delle misure e degli accorgimenti  a  garanzia
          dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
          base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39. 
              Art. 56. (Tutela dell'interessato) - 1. Le disposizioni
          di cui all'articolo 10, commi 3, 4  e  5,  della  legge  1°
          aprile  1981,  n.  121,  e  successive  modificazioni,   si
          applicano anche, oltre che ai dati  destinati  a  confluire
          nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati
          trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da  organi,
          uffici o comandi di polizia. 
              Art. 57. (Disposizioni di attuazione) - 1. Con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          sono individuate le modalita' di  attuazione  dei  principi
          del presente codice relativamente al trattamento  dei  dati
          effettuato per le finalita'  di  cui  all'articolo  53  dal
          Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o  comandi  di
          polizia, anche ad integrazione e modifica del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.  378,  e  in
          attuazione della Raccomandazione R (87)  15  del  Consiglio
          d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
          Le modalita' sono individuate con particolare riguardo: 
                a) al principio secondo cui la raccolta dei  dati  e'
          correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione
          alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
          di reati, in particolare per quanto riguarda i  trattamenti
          effettuati per finalita' di analisi; 
                b)  all'aggiornamento  periodico  dei   dati,   anche
          relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,  alle
          diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio
          di strumenti  elettronici  e  alle  modalita'  per  rendere
          conoscibili gli aggiornamenti da parte di  altri  organi  e
          uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; 
                c) ai  presupposti  per  effettuare  trattamenti  per
          esigenze temporanee o collegati a  situazioni  particolari,
          anche ai fini della verifica  dei  requisiti  dei  dati  ai
          sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
          di interessati e della conservazione separata da altri dati
          che non richiedono il loro utilizzo; 
                d)  all'individuazione  di   specifici   termini   di
          conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati  o
          agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,  nonche'
          alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali  essi
          sono trattati o i provvedimenti sono adottati; 
                e)  alla  comunicazione  ad  altri  soggetti,   anche
          all'estero  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  o  di  un
          interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
          in conformita' alla legge; 
                f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione  e
          di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso  a
          sistemi di indice.".