Art. 19 
 
 
                       Verifica della qualita' 
                   dei dati comunicati o ricevuti 
 
  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il  punto  di  contatto  nazionale,  nel  caso  in  cui
verifica che le informazioni o le analisi da essi comunicate ai sensi
delle disposizioni di cui al Capo  III  sono  inesatte,  provvede  ad
informare, senza ritardo, l'autorita' o il punto  di  contatto  dello
Stato membro cui sono state  trasmesse  le  predette  informazioni  o
analisi. 
  2. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale,  nel  caso  in  cui  ha
motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di
cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza  ritardo,
all'autorita' o al punto  di  contatto  dello  Stato  membro  che  ha
comunicato le predette informazioni o analisi. 
  3. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge cancella le informazioni o le analisi che  non  avrebbero
dovuto essere ricevute. 
  4. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della  legge  cancella  le  informazioni  o  le  analisi  lecitamente
ricevute: 
    a) nel caso in cui esse non sono o non sono piu' necessarie  alle
finalita' per le quali sono  state  trasmesse  dall'autorita'  o  dal
punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o le analisi
sono  state  trasmesse   senza   richiesta,   l'autorita'   nazionale
competente incaricata dell'applicazione della legge  o  il  punto  di
contatto nazionale verifica immediatamente se  esse  sono  necessarie
per le finalita' per le quali sono state trasmesse; 
    b)  al  termine  del  periodo  massimo  di  conservazione   delle
informazioni o delle analisi stabilito dalla  legislazione  nazionale
dello Stato membro che le ha trasmesse, nel caso in cui l'autorita' o
il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato  tale  periodo
massimo     all'autorita'     nazionale     competente     incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto  nazionale.  Non
si fa luogo alla cancellazione nel caso  in  cui  alla  scadenza  del
predetto periodo massimo  di  conservazione,  le  informazioni  o  le
analisi sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  per  lo
svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione
di una misura di prevenzione, per la  repressione  di  reati,  ovvero
l'esecuzione di sanzioni penali. 
  5. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco  dei
dati quando vi siano motivi per ritenere che la  cancellazione  degli
stessi  pregiudicherebbe  un  legittimo   interesse   della   persona
interessata ai sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge.  I  dati
bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo  per  le
finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.