Art. 20 Diritti dell'interessato 1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita' o al punto di contatto di uno Stato. 2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1. 3. L'autorita' o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1. 4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 20: - L'articolo 10 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121, cosi' recita: "Art. 10. (Controlli) - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi." - Il decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.".