Art. 20 
 
 
                      Diritti dell'interessato 
 
  1. In relazione ai trattamenti  di  dati  personali  effettuati  in
applicazione del presente decreto, sono riconosciuti  all'interessato
i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4  e  5,  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni,  previo  accertamento
dell'identita' del medesimo. I diritti sono  esercitati  con  istanza
rivolta     all'autorita'     nazionale     competente     incaricata
dell'applicazione della legge o al punto di contatto  nazionale.  Con
la predetta istanza, l'interessato puo' domandare, altresi', che  sia
data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni
o le analisi dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma  nel
caso in cui le informazioni o le analisi sono trasmesse all'autorita'
o al punto di contatto di uno Stato. 
  2.  Il  titolare  della  banca  dati  comunica  all'interessato   i
provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate  ai  sensi
del comma 1. 
  3. L'autorita' o il punto di contatto  di  uno  Stato  membro  sono
informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di
cui al comma 1. 
  4. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere rimossa a  richiesta
dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei
dati    personali    o    dell'autorita'    giudiziaria,    adottati,
rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. 
 
          Note all'art. 20: 
              - L'articolo 10 della citata legge 1° aprile  1981,  n.
          121, cosi' recita: 
              "Art. 10. (Controlli) -  1.  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla
          legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 240 del codice di  procedura  penale.  Quando
          nel   corso   di   un   procedimento   giurisdizionale    o
          amministrativo    viene     rilevata     l'erroneita'     o
          l'incompletezza  dei   dati   e   delle   informazioni,   o
          l'illegittimita'   del   loro   trattamento,    l'autorita'
          precedente ne da' notizia al Garante per la protezione  dei
          dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'articolo  5  la  conferma   dell'esistenza   di   dati
          personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi." 
              - Il decreto  legislativo  30  giugno  2003  ,  n.  196
          (Codice in materia di protezione dei  dati  personali.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.".