Art. 42 
 
                         Disciplina generale 
 
  1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma  scritta  ai
fini della prova. Il contratto di apprendistato  contiene,  in  forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche  sulla  base
di moduli e formulari stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva  o
dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo  n.  276  del  2003.  Nell'apprendistato  per  la
qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano
formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa  con
il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo  individuale,  per
la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore
a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e
44, comma 5. 
  3.  Durante  l'apprendistato  trovano  applicazione   le   sanzioni
previste dalla normativa vigente per  il  licenziamento  illegittimo.
Nel  contratto  di  apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore,   costituisce
giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento  degli
obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa. 
  4. Al  termine  del  periodo  di  apprendistato  le  parti  possono
recedere dal  contratto,  ai  sensi  dell'articolo  2118  del  codice
civile, con preavviso decorrente dal  medesimo  termine.  Durante  il
periodo di preavviso continua a trovare  applicazione  la  disciplina
del contratto di apprendistato. Se  nessuna  delle  parti  recede  il
rapporto prosegue come ordinario rapporto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato. 
  5. Salvo quanto disposto dai commi da 1  a  4,  la  disciplina  del
contratto di apprendistato e'  rimessa  ad  accordi  interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) divieto di retribuzione a cottimo; 
    b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a  mansioni  che
richiedono   qualificazioni   corrispondenti   a   quelle   al    cui
conseguimento e' finalizzato il  contratto,  o,  in  alternativa,  di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in  misura  percentuale  e
proporzionata all'anzianita' di servizio; 
    c) presenza di un tutore o referente aziendale; 
    d) possibilita' di  finanziare  i  percorsi  formativi  aziendali
degli   apprendisti   per   il   tramite   dei    fondi    paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo  n.  276  del
2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano; 
    e) possibilita' del  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  nel  percorso  di  formazione,  esterna  e  interna  alla
impresa, della qualificazione professionale ai  fini  contrattuali  e
delle competenze acquisite ai  fini  del  proseguimento  degli  studi
nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 
    f)   registrazione   della   formazione   effettuata   e    della
qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali   eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni; 
    h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma  in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al
termine del percorso formativo, al fine di  ulteriori  assunzioni  in
apprendistato. 
  6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza
e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: 
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    b) assicurazione contro le malattie; 
    c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; 
    d) maternita'; 
    e) assegno familiare; 
    f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla  quale,
in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per
le assicurazioni di cui  alle  precedenti  lettere,  ai  sensi  della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27  dicembre
2006, n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi  maturati  a
decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per  gli
apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31
per cento della retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  con
riferimento  alla  quale  non  operano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  7. Il numero complessivo di apprendisti che  un  datore  di  lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente  per  il  tramite  delle
agenzie  di  somministrazione  autorizzate,  non  puo'  superare   il
rapporto  di  3  a  2  rispetto  alle  maestranze   specializzate   e
qualificate in servizio presso il medesimo  datore  di  lavoro.  Tale
rapporto non puo' superare il 100 per cento per i  datori  di  lavoro
che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E'  in
ogni caso esclusa  la  possibilita'  di  utilizzare  apprendisti  con
contratto di somministrazione  a  tempo  determinato.  Il  datore  di
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in  numero  inferiore  a  tre,
puo'  assumere  apprendisti  in  numero  non  superiore  a  tre.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano  alle  imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
  8. Ferma  restando  la  possibilita'  per  i  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,   stipulati   dalle   associazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale,   di
individuare limiti diversi da quelli  previsti  dal  presente  comma,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano  almeno  cinquanta
dipendenti,  l'assunzione  di  nuovi  apprendisti  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a
tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione,  di
almeno il 20 per cento  degli  apprendisti  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per
recesso durante il periodo di prova, dimissioni o  licenziamento  per
giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale,  e'
in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con  contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  ordinari  lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione  del
rapporto. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 1, lett. h) e  i)  del
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 2. (Definizioni) - 1.  Ai  fini  e  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
              (Omissis). 
              h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
          di una o piu' associazioni dei datori e dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu'  rappresentative,  quali  sedi
          privilegiate per la  regolazione  del  mercato  del  lavoro
          attraverso: la promozione di una occupazione regolare e  di
          qualita'; l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
          e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
          formazione professionale in azienda; la promozione di buone
          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei
          soggetti piu' svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di
          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la
          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarita'  o
          congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la
          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  altra  attivita'  o
          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti
          collettivi di riferimento; 
              i)  «libretto  formativo   del   cittadino»:   libretto
          personale del lavoratore definito,  ai  sensi  dell'accordo
          Stato-regioni del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata
          Stato-regioni e sentite le parti sociali,  in  cui  vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato, la formazione in contratto  di  inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata  da
          soggetti accreditati dalle regioni, nonche'  le  competenze
          acquisite in modo  non  formale  e  informale  secondo  gli
          indirizzi della Unione europea in materia di  apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 2118 del codice civile: 
              «Art.   2118.   (Recesso   dal   contratto   a    tempo
          indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il
          preavviso nel termine e nei modi  stabiliti,  dagli  usi  o
          secondo equita'. 
              In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto  verso
          l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
          retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di
          preavviso. 
              La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
          caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
          lavoro.». 
              - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2001): 
              «Art.118.  (Interventi   in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al  fine
          di promuovere, in coerenza con la programmazione  regionale
          e con le funzioni di indirizzo  attribuite  in  materia  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
          della formazione professionale continua,  in  un'ottica  di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del
          reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla  somministrazione
          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4
          un contributo  pari  al  4  per  cento  della  retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
              a)   iniziative   comuni   finalizzate   a    garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
              b)   iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel
          mercato del lavoro  di  lavoratori  svantaggiati  anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento
          per  il  riconoscimento  rientrante  nelle  competenze  del
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n.
          13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  1  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi  nazionali  di   lavoro   stipulate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo
          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso indicato all'articolo 1  del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 773,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007): 
              «773. Con effetto sui periodi contributivi  maturati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione  dovuta  dai
          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non
          artigiani e'  complessivamente  rideterminata  nel  10  per
          cento della retribuzione imponibile ai fini  previdenziali.
          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, e' stabilita  la  ripartizione
          del  predetto  contributo  tra  le  gestioni  previdenziali
          interessate. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
          applicano anche con riferimento agli obblighi  contributivi
          previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
          degli apprendisti. Con riferimento ai periodi  contributivi
          di  cui  al  presente  comma  viene  meno  per  le  regioni
          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  occorrenti  per  le
          assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di  cui
          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
          datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero  di
          addetti pari o inferiore a  nove  la  predetta  complessiva
          aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi  datori  di
          lavoro e' ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del
          contratto   e   limitatamente   ai   soli   contratti    di
          apprendistato  di  8,5  punti  percentuali  per  i  periodi
          contributivi maturati nel primo anno di contratto  e  di  7
          punti percentuali per i periodi contributivi  maturati  nel
          secondo anno di contratto, restando  fermo  il  livello  di
          aliquota del  10  per  cento  per  i  periodi  contributivi
          maturati negli anni di contratto successivi al  secondo.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavoratori  assunti  con
          contratto di apprendistato ai sensi del capo I  del  titolo
          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e
          successive modificazioni, sono estese  le  disposizioni  in
          materia di indennita' giornaliera di  malattia  secondo  la
          disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
          la relativa contribuzione e' stabilita con  il  decreto  di
          cui al secondo periodo del presente comma.». 
              - Si riporta l'articolo 22, comma  1,  della  legge  12
          novembre 2011, n.183 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012). 
              «Art.  22.  (Apprendistato,  contratto  di  inserimento
          donne,   part-time,   telelavoro,   incentivi   fiscali   e
          contributivi). - 1. Al  fine  di  promuovere  l'occupazione
          giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti
          di apprendistato stipulati  successivamente  alla  medesima
          data ed entro il  31  dicembre  2016,  e'  riconosciuto  ai
          datori di lavoro, che occupano alle proprie  dipendenze  un
          numero di addetti pari o  inferiore  a  nove,  uno  sgravio
          contributivo  del  100  per  cento  con  riferimento   alla
          contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1,  comma  773,
          quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
          periodi  contributivi  maturati  nei  primi  tre  anni   di
          contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
          cento per i periodi contributivi  maturati  negli  anni  di
          contratto successivi al terzo. Con effetto dal  1°  gennaio
          2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la  relativa  aliquota
          contributiva   per    il    computo    delle    prestazioni
          pensionistiche sono  aumentate  di  un  punto  percentuale.
          All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole:  "lettera
          i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera m)".». 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
          483 (Legge-quadro per l'artigianato). 
              «Art. 4. (Limiti dimensionali). -  L'impresa  artigiana
          puo' essere svolta anche  con  la  prestazione  d'opera  di
          personale      dipendente       diretto       personalmente
          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,  sempre  che  non
          superi i seguenti limiti: 
              a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di
          18 dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non
          superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 22 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti; 
              b) per l'impresa  che  lavora  in  serie,  purche'  con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un  massimo  di  9
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 12 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti; 
              c) per l'impresa che svolge la  propria  attivita'  nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32  dipendenti,
          compresi gli apprendisti in numero non superiore a  16;  il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.  I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su  misura  saranno   individuati   con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; 
              d)  per  l'impresa  di  trasporto:  un  massimo  di   8
          dipendenti; 
              e) per le imprese di costruzioni edili: un  massimo  di
          10 dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in  numero  non
          superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
          elevato fino a 14 a condizione  che  le  unita'  aggiuntive
          siano apprendisti. 
              Ai fini del calcolo dei limiti  di  cui  al  precedente
          comma: 
              1) non sono computati per un periodo di  due  anni  gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio  dalla  stessa
          impresa artigiana; 
              2) non sono computati i lavoratori a domicilio  di  cui
          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino un terzo dei dipendenti non  apprendisti  occupati
          presso l'impresa artigiana; 
              3)  sono  computati  i   familiari   dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'articolo 230- bis del codice civile,  che  svolgano  la
          loro    attivita'    di    lavoro     prevalentemente     e
          professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 
              4) sono computati, tranne uno, i soci che  svolgono  il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 
              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
          psichici o sensoriali; 
              6)  sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia   la
          mansione svolta.».