Art. 47
Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a
carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso
in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore
di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42,
comma 1, nonche' per la violazione delle previsioni contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a 1500 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale e' possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Per
essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di
mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la
disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa,
trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche'
l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei
lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o province
autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione
dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del
1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli
incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.
Note all'art. 47:
- Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto
legislativo n. 124 del 2004:
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica) - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
«Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). - 1.
Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle
singole disposizioni di legge un apprezzamento
discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della
direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i
successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.".
- Si riporta l'articolo 17, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 17. (Obbligo del rapporto) - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art.13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Si riporta l'articolo 25, comma 9, e l'articolo 8,
comma 4, della citata legge n.223 del 1991:
«Art.25. (Riforma delle procedure di avviamento al
lavoro) - (Omissis).
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.».
«Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilita') -
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui
al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il, beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini
dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero
degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale
degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il
presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'articolo
27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Per il testo dell'articolo 9 bis del citato decreto
legge, n. 510 del 1996, si vedano le note all'articolo 44.
- Si riporta l'articolo 1, comma 4, della citata legge
n. 183 del 2014:
«Art. 1 - (Omissis).
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell' articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.».