Art. 11 
 
 
                      Rateizzazione del prezzo 
 
  1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento  del  prezzo
abbia luogo ratealmente; si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo  periodo,
574, primo  comma,  secondo  periodo  e  587,  primo  comma,  secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso,  al  fine  di
assicurare   la   massima   informazione   e   partecipazione   degli
interessati,   il   curatore   effettua   la   pubblicita'   prevista
dall'articolo 490, primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.".