Art. 42 Norme abrogate 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; b) gli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99; c) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011; d) il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. 2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui al comma 1, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.
Note all'art. 42: Per i riferimenti al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia),abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. Il testo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2011, n. 80. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119. Le direttive 95/18/CE e 95/19/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 27 giugno 1995, n. L 143.