Art. 43 
 
                  Clausola di cedevolezza espressa 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti  a
materia di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, si applicano fino alla data di  entrata  in  vigore  della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 43: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.