Art. 17 Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515 1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente: «e) "armatore": il proprietario dell'unita' o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore». 2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. 2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto. 3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»; b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».
Note all'art. 17: L'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette; b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte; c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni; d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima; e) «armatore»: il proprietario dell'unita' o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore. (Omissis).".