Art. 18 
 
Disposizioni in  materia  di  cumulo  dei  periodi  di  assicurazione
  maturati  presso  organizzazioni  internazionali  -  Procedura   di
  infrazione n. 2014/4168 
 
  1. A decorrere  dal  1º  gennaio  2016,  ai  cittadini  dell'Unione
europea,  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  regolarmente  soggiornanti
nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che
hanno  lavorato  nel   territorio   dell'Unione   europea   o   della
Confederazione   svizzera   alle   dipendenze    di    organizzazioni
internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  dei
lavoratori  dipendenti,  nelle  gestioni  speciali   della   medesima
assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,
nonche' nei regimi speciali sostitutivi  ed  esclusivi  della  citata
assicurazione generale obbligatoria e  nelle  forme  obbligatorie  di
previdenza dei liberi professionisti gestite  da  persone  giuridiche
private, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati
presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime
organizzazioni internazionali. 
  2. Il cumulo di cui al comma 1 puo' essere richiesto, se necessario
per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di   vecchiaia,
invalidita' e superstiti, purche' la durata  totale  dei  periodi  di
assicurazione maturati  ai  sensi  della  legislazione  italiana  sia
almeno di cinquantadue settimane e a  condizione  che  i  periodi  da
cumulare non si sovrappongano. 
  3. Il cumulo dei periodi di assicurazione e' conseguibile a domanda
dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana
presso  la  quale  lo  stesso  ha  maturato   periodi   assicurativi.
Nell'ipotesi  in  cui   un   ex   dipendente   di   un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste  dalla
normativa italiana senza che sia necessario  cumulare  i  periodi  di
assicurazione  maturati   presso   l'organizzazione   internazionale,
l'istituzione   previdenziale   italiana    calcola    la    pensione
esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati  nel  sistema
pensionistico italiano. Nell'ipotesi  in  cui  un  ex  dipendente  di
un'organizzazione   internazionale   acquisisca   il   diritto   alle
prestazioni previste dalla normativa  italiana  soltanto  tramite  il
cumulo dei  periodi  assicurativi  maturati  presso  l'organizzazione
internazionale,  l'istituzione  previdenziale  italiana   prende   in
considerazione   i   periodi   assicurativi   compiuti   nel   regime
pensionistico dell'organizzazione  internazionale,  ad  eccezione  di
quelli che sono stati oggetto di  rimborso,  come  se  fossero  stati
effettuati  ai  sensi  della   legislazione   italiana,   e   calcola
l'ammontare della  prestazione  esclusivamente  in  base  ai  periodi
assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. 
  4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai  sensi  del  presente
articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto  concerne  gli
effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana. 
  5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale,  in
quanto non possono dare diritto a  una  prestazione  pensionistica  a
carico  del  fondo  pensionistico   della   medesima   organizzazione
internazionale, possono essere riscattati nel  sistema  pensionistico
italiano secondo la normativa relativa al  riscatto  dei  periodi  di
lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto e' esercitato, anche
dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei
termini  previsti  dall'ordinamento  dell'istituzione   previdenziale
italiana alla quale e' chiesto il riscatto. 
  6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo  decorrono  dal
primo giorno del mese successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda di pensione in regime di  cumulo.  In  caso  di  pensione  ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso del dante causa. 
  7. Lo scambio di informazioni e di notizie  con  le  organizzazioni
internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste
dal presente  articolo,  puo'  avvenire  anche  attraverso  modalita'
informatiche. 
  8. I dati personali  trasmessi  sono  tenuti  riservati  e  possono
essere utilizzati esclusivamente al fine  di  applicare  il  presente
articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei
dati. 
  9.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in euro 340.000 per l'anno 2016,  euro  456.000  per  l'anno
2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro  695.000  per  l'anno  2019,
euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per  l'anno  2021,  euro
1.655.000 per l'anno 2022,  euro  2.085.000  per  l'anno  2023,  euro
2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per  l'anno  2025  ed  euro
4.070.000 annui a decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede,  per  un
ammontare pari a 340.000 euro per l'anno  2016  e  a  4.070.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al  presente  comma  e  riferisce  in
merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge  n.  196
del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. 
  10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma  9  del
presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000
euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019,  a  3.175.000
euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021,  a  2.415.000
euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023,  a  1.460.000
euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate
al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 18: 
              La legge 8 agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare), e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O. 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
          2000, n. 265, S.O. 
              La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
              La legge 27  dicembre  2004,  n.  307  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L.  29  novembre  2004,  n.
          282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale  e  di
          finanza pubblica), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2004, n. 302.