Art. 33 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, e' punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro. 5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque: a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti; c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili; d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto). 10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.
Note all'art. 33: Per il citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 43. (art. 42 T.U. 1926) Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi.". Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 53. (art. 52 T.U. 1926) E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.".