Art. 34 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui  all'articolo  4,  comma  4,  sono
aggiornate le vigenti disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dei
disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai
depositi,     all'importazione,      esportazione,      trasferimento
intracomunitario,  nonche'  quelle  sugli  esercizi  di  vendita  dei
prodotti esplodenti di cui al presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e  del
lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione
dei prodotti esplodenti e dei  rifiuti  prodotti  dall'accensione  di
pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le  esigenze
di  soccorso,  prevedendo  anche  una  disciplina  specifica  per  la
raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti. 
  3. E' consentita la messa a disposizione sul  mercato  di  articoli
pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,  e
immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015. 
  4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per
i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli  articoli
pirotecnici  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del   presente
decreto, riconosciuti e classificati ai sensi  dell'articolo  53  del
regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ivi  compresi  i  manufatti
classificati ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente  al  4
luglio  2013  per  gli  altri  articoli  pirotecnici,  per  i  fuochi
d'artificio  della  categoria  F4  e  per  gli  articoli  pirotecnici
teatrali continuano a essere valide sul territorio dello  Stato  fino
alla loro data di scadenza o fino al 4  luglio  2017,  a  seconda  di
quale dei  due  termini  e'  il  piu'  breve,  anche  ai  fini  dello
smaltimento. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni  nazionali  relative  ad
articoli pirotecnici per i veicoli, anche  come  pezzi  di  ricambio,
concesse antecedentemente al 4  luglio  2013,  continuano  ad  essere
valide fino alla loro scadenza. 
  7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono
validi a norma del presente decreto. 
  8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di
riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque  categoria
e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti  classificati  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9  agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011. 
 
          Note all'art. 34: 
              Per il decreto legislativo 4 aprile  2010,  n.  58,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 53 del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda
          nelle note all'art. 33. 
              Per il testo  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 9 agosto 2011, si veda nelle note all'art. 5. 
              Per il  testo  dell'art.  9-bis  del  decreto-legge  14
          agosto 2013, n. 93, si veda nelle note alle premesse. 
              Per la legge 15 ottobre 2013, n.  119,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Per la direttiva 2007/23/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.