Art. 36 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ad eccezione del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.
Note all'art. 36: Il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 17. Disciplina sanzionatoria 1. L'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: «Art. 53. - 1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.». Il testo del comma 2, dell'art. 1, decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Omissis). 2. All'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».".