Art. 17 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                                 Renzi, Presidente del Consiglio dei  
                                    ministri                          
 
                                 Orlando, Ministro della giustizia    
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                  e dei trasporti                     
Visto, il Guardasigilli: Orlando