Art. 27 
 
                    Cooperazione tra Stati membri 
 
  1. Il  Comitato  procede  allo  scambio  periodico  di  conoscenze,
informazioni ed esperienze con le autorita'  competenti  degli  altri
Stati  membri,  tra  l'altro  attraverso  il  gruppo   di   autorita'
dell'Unione europea per  le  attivita'  in  mare  nel  settore  degli
idrocarburi (EUOAG), e  svolge  consultazioni  sull'applicazione  del
pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore,
altre parti interessate e la Commissione europea. 
  2. Conoscenze, informazioni ed esperienze  scambiate  a  norma  del
comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per
la gestione del rischio, la prevenzione  degli  incidenti  gravi,  la
verifica di conformita' e la risposta  alle  emergenze  in  relazione
alle attivita' in mare  nel  settore  degli  idrocarburi  all'interno
dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione. 
  3. In ambito europeo, il Comitato  partecipa  alla  definizione  di
priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle  norme  e  delle
linee guida al fine di identificare e  agevolare  l'attuazione  e  la
coerente applicazione delle migliori  pratiche  nelle  operazioni  in
mare nel settore degli idrocarburi. 
  4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero  dello  sviluppo  economico
notifica  alla  Commissione  le  misure  nazionali  poste  in  essere
riguardo  all'accesso  alle  conoscenze,  alle  attrezzature  e  alle
risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma
8, del presente decreto.