Art. 27 Cooperazione tra Stati membri 1. Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorita' competenti degli altri Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorita' dell'Unione europea per le attivita' in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea. 2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformita' e la risposta alle emergenze in relazione alle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione. 3. In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. 4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma 8, del presente decreto.