Art. 42 
 
Disposizioni relative  a  trattamenti  straordinari  di  integrazione
salariale a seguito di accordi gia' stipulati 
 
  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti
a procedure di consultazione sindacale gia'  concluse  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  mantengono  la   durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge  vigenti  alla
data delle stesse. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti  periodi  successivi
all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della
durata massima di cui all'articolo 4. 
  3. Per gli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede  governativa
entro il 31 luglio 2015,  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse
strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli  ricadute
occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo
economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4,  su  domanda  di  una  delle  parti  firmatarie  dell'accordo,  da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui  al  comma
5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno  2017
e di 100 milioni di euro per l'anno 2018,  puo'  essere  autorizzata,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la  durata
e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4. 
  4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri,  dal  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze.  La  commissione,  presieduta
dal membro  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la durata
dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi,  il
numero  dei  lavoratori  e  l'ammontare  delle  ore  integrabili,  in
relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale  dei
lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al  funzionamento
della commissione si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Ai   componenti   della
commissione  non  spetta  alcun  compenso,  indennita',  gettone   di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 
  5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2017 e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al  fine  del
monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al  comma  3  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti  i  criteri  per  l'applicazione  dei
commi 3 e 4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  pari  a  90
milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 42. 
 
          Note all'art. 42: 
              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano note all'art. 21. 
              Si riporta l'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato-  legge  di  stabilita'
          2015): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              107.   Per   fare   fronte   agli    oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.".