Art. 44 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Quando non diversamente indicato,  le  disposizioni  di  cui  al
presente  decreto  si  applicano  ai  trattamenti   di   integrazione
salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore. 
  2. Ai fini del  calcolo  della  durata  massima  complessiva  delle
integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  i
trattamenti richiesti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  computano  per  la  sola  parte  del   periodo
autorizzato successiva a tale data. 
  3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si  applica
nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai
trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  richiesti   a
decorrere dal 1° novembre 2015. 
  5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite  di
cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola  azienda,
tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque  titolo  a
favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun
limite  per  le  prestazioni  erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte
nell'anno 2017, otto volte  nell'anno  2018,  sette  volte  nell'anno
2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In  ogni
caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite al fondo. 
  6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono  disporre
la  concessione  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto
2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle  risorse
ad esse attribuite, ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota  disponendo
l'integrale copertura degli oneri connessi  a  carico  delle  finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito  di
piani o programmi coerenti con la specifica  destinazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2015. 
  7.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,  e'
incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  di  euro  5.510.658
per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il  sostegno
al reddito dei lavoratori di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente
comma. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  del  presente  comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658  per  l'anno
2016,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  22,  della
legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma
22, della legge n.  147  del  2013  e'  soppresso.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di
euro 5.510.658 per  l'anno  2016  a  carico  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente  comma,  di
misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto  dalla
normativa vigente, per i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del
settore del call-center. 
  8. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le
parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un  rapporto  avente
ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito
del sostegno al reddito dei lavoratori  in  esubero  e  delle  misure
finalizzate alla loro ricollocazione. 
  9. All'articolo 37, comma 3, lettera d),  della  legge  n.  88  del
1989, dopo le parole «6 agosto  1975,  n.  427,»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  al  decreto   legislativo   adottato   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.
183,». 
  10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989,  dopo  le
parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,». 
  11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca
ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,   e   successive
modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi  della
legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  siano
sottoposte a sequestro o confisca, o  nei  cui  confronti  sia  stata
emessa dal Prefetto un'informazione antimafia  interdittiva  e  siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114.»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tale  fine
l'amministratore dei beni nominato ai  sensi  dell'articolo  2-sexies
della citata  legge  n.  575  del  1965  o  i  soggetti  nominati  in
sostituzione del soggetto coinvolto ai  sensi  dell'articolo  32  del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta'  attribuite  dal
presente articolo  al  curatore,  al  liquidatore  e  al  commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.». 
  Per gli interventi di cui al  predetto  articolo  3,  comma  5-bis,
della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente  comma,  e'
altresi' destinato per  l'anno  2015,  in  via  aggiuntiva  a  quanto
previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel  limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
 
          Note all'art. 44: 
              Si  ripotano  gli  articoli   2   e   3   del   decreto
          interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473 (Definizione dei
          nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali
          in deroga): 
              "Art. 2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga 
              1. Il trattamento di integrazione salariale  in  deroga
          alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato  ai
          lavoratori subordinati, con qualifica di operai,  impiegati
          e quadri, ivi  compresi  gli  apprendisti  e  i  lavoratori
          somministrati,  subordinatamente  al   possesso   di'   una
          anzianita' lavorativa presso  l'impresa  di  almeno  dodici
          mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa
          integrazione guadagni  in  deroga,  che  sono  sospesi  dal
          lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario  ridotto
          per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva per
          le seguenti causali: 
              a) situazioni aziendali dovute ad eventi  transitori  e
          non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; 
              b)  situazioni  aziendali  determinate  da   situazioni
          temporanee di mercato; 
              c) crisi aziendali; 
              d) ristrutturazione o riorganizzazione. 
              2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 puo'
          essere  concesso  in  caso  di  cessazione   dell'attivita'
          dell'impresa o di parte della stessa. 
              3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma  1
          solo le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile. 
              4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale,
          sono individuate, nel rispetto dei principi  stabiliti  dal
          presente  decreto,  le  priorita'  di  intervento  in  sede
          territoriale. 
              5. Ai fini  dell'intervento  della  cassa  integrazione
          guadagni in deroga in favore  dei  lavoratori  del  settore
          della pesca, si valutano le specifiche causali di cui  agli
          accordi stipulati in sede ministeriale. 
              6. Allo scopo  di  assicurare  la  verifica  preventiva
          delle compatibilita'  finanziarie,  le  Regioni  comunicano
          prontamente   all'Inps,   con   le    modalita'    definite
          dall'Istituto,  gli  accordi  per  la   concessione   degli
          ammortizzatori  sociali  in  deroga  stipulati  presso   le
          proprie sedi o ad esse comunque  inviati  prontamente,  nel
          rispetto dei termini di cui al comma 7. 
              7. L'azienda presenta, in via  telematica,  all'Inps  e
          alla Regione, la  domanda  di  concessione  o  proroga  del
          trattamento  di  integrazione  salariale  in  deroga   alla
          normativa  vigente,  corredata  dall'accordo,  entro  venti
          giorni dalla data in cui ha avuto inizio la  sospensione  o
          la  riduzione   dell'orario   di   lavoro.   In   caso   di
          presentazione tardiva della domanda, il trattamento di  CIG
          in deroga decorre  dall'inizio  della  settimana  anteriore
          alla data di presentazione della domanda. 
              8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione
          salariale  in  deroga  l'impresa  deve  avere   previamente
          utilizzato gli strumenti  ordinari  di  flessibilita',  ivi
          inclusa la fruizione delle ferie residue. 
              9. Per le  imprese  non  soggette  alla  disciplina  in
          materia di cassa integrazione ordinaria o  straordinaria  e
          alla disciplina dei fondi di cui all' art. 3, commi da 4  a
          41, della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  in  relazione  a
          ciascuna  unita'  produttiva  il   trattamento   di   cassa
          integrazione guadagni in deroga puo' essere concesso: 
              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  2014  e  fino  al  31
          dicembre 2014, per un  periodo  non  superiore  a  11  mesi
          nell'arco di un anno; 
              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2015, per  un  periodo  non  superiore  a  5  mesi
          nell'arco di un anno; 
              10 Per le imprese soggette alla disciplina  in  materia
          di cassa integrazione  ordinaria  o  straordinaria  e  alla
          disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da  4  a  41,
          della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  il  superamento  dei
          limiti temporali disposti  dall'  art.  6  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164 e dall' art. 1 della  legge  23  luglio
          1991, n. 223 puo' essere disposto  unicamente  in  caso  di
          eccezionalita' della situazione, legata alla necessita'  di
          salvaguardare i livelli occupazionali, ed  in  presenza  di
          concrete prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti: 
              a. a decorrere  dal  1°  gennaio  2014  e  fino  al  31
          dicembre  2014,  il  trattamento  di   cassa   integrazione
          guadagni in deroga puo' essere concesso per un periodo  non
          superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; 
              b. a decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2015  per  un  periodo  non  superiore  a  5  mesi
          nell'arco di un anno; 
              11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e  10  si
          considerano tutti i periodi di  fruizione  di  integrazione
          salariale   in   deroga,   anche   afferenti   a    diversi
          provvedimenti di concessione o proroga. 
              12. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
          site in un'unica  Regione  o  Provincia  autonoma,  questa,
          entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda
          aziendale,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui
          accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica  l'onere
          connesso ed emana, nei limiti delle risorse  assegnate,  il
          provvedimento   di   concessione   del    trattamento    di
          integrazione salariale in deroga. La  Regione  o  Provincia
          autonoma trasmette la determinazione  concessoria  all'Inps
          per il tramite  del  sistema  informativo  dei  percettori,
          secondo le modalita' stabilite dall'Inps.  L'Inps  verifica
          la coerenza della determinazione con l'ipotesi  di  accordo
          preventivamente stimato e in caso di esito  positivo  eroga
          il trattamento concesso. 
              13. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
          site in diverse Regioni o Province autonome,  il  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, entro  trenta  giorni
          dalla  messa  a  disposizione  della   domanda   da   parte
          dell'Inps,  effettua  l'istruttoria  e,  nel  caso  in  cui
          accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica  l'onere
          previsto e trasmette il provvedimento di  concessione,  nel
          rispetto dei limiti di  spesa  programmati  a  legislazione
          vigente, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per
          acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il  concerto.  Al
          fine di consentire il monitoraggio di cui all'art. 5, entro
          cinque   giorni   dall'adozione   del   provvedimento    di
          concessione, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali ne trasmette copia all'Inps. 
              14. Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i
          modelli per l'erogazione del trattamento entro e non  oltre
          il venticinquesimo giorno del mese successivo a  quello  di
          fruizione del trattamento." 
              "Art. 3. Mobilita' in deroga 
              1. Le Regioni e le  Province  autonome  competenti  per
          territorio  possono  concedere  con  proprio  decreto,  nei
          limiti delle disponibilita' ad esse assegnate  con  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          trattamento di mobilita' in deroga alla  normativa  vigente
          ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181 , che sono in possesso dei requisiti
          di cui all' art. 16, comma 1, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, che risultano privi  di  altra  prestazione  legata
          alla cessazione del rapporto  di  lavoro  e  provengono  da
          imprese di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto. 
              2.  Ai   fini   del   rispetto   delle   disponibilita'
          finanziarie assegnate, le Regioni e le  Province  autonome,
          nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di
          mobilita' in deroga, ne quantificano i limiti  di  spesa  e
          trasmettono al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  ed  all'Inps  i  relativi  provvedimenti,  per  il
          tramite del sistema informativo percettori. 
              3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilita'
          in deroga, i lavoratori interessati, a pena  di  decadenza,
          devono  presentare  la  relativa  istanza  all'Inps   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  licenziamento  o   dalla
          scadenza della precedente prestazione  fruita,  ovvero,  se
          posteriore, dalla data del  decreto  di  concessione  della
          prestazione. 
              4.  Nel  corso  dell'anno  2014,  il   trattamento   di
          mobilita' in deroga  alla  vigente  normativa  puo'  essere
          concesso: 
              a. per i lavoratori che alla  data  di  decorrenza  del
          trattamento abbiano  gia'  beneficiato  di  prestazioni  di
          mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre  anni,  anche   non
          continuativi, per un periodo temporale che,  unitamente  ai
          periodi gia' concessi  per  effetto  di  accordi  stipulati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non
          ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel caso
          di lavoratori residenti nelle aree di cui  al  testo  unico
          approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; 
              b. per i lavoratori che alla  data  di  decorrenza  del
          trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilita'
          in  deroga  per  un  periodo  inferiore  a  tre  anni,   il
          trattamento puo' essere concesso per ulteriori sette  mesi,
          non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi  nel
          caso di lavoratori residenti nelle aree  di  cui  al  testo
          unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per  tali
          lavoratori il periodo di  fruizione  complessivo  non  puo'
          comunque eccedere il periodo massimo di tre anni  e  cinque
          mesi, piu'  ulteriori  tre  mesi  nel  caso  di  lavoratori
          residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato
          con d.P.R. n. 218 del 1978. 
              5. A decorrere  dal  1°  gennaio  2015  e  fino  al  31
          dicembre 2016, il trattamento di mobilita' in  deroga  alla
          vigente normativa non puo' essere  concesso  ai  lavoratori
          che alla data di  decorrenza  del  trattamento  hanno  gia'
          beneficiato di  prestazioni  di  mobilita'  in  deroga  per
          almeno tre anni, anche non  continuativi.  Per  i  restanti
          lavoratori il trattamento puo' essere concesso per non piu'
          di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, piu'  ulteriori
          due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui
          al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
          Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non
          puo' comunque eccedere il limite  massimo  di  tre  anni  e
          quattro mesi. 
              6. A decorrere dal 1° gennaio 2017  il  trattamento  di
          mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere
          concesso. 
              7. Nel caso di prestazioni che  coinvolgano  lavoratori
          gia'  dipendenti  di  unita'  produttive  site  in  diverse
          Regioni o Province autonome,  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche   sociali,   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento dell'istanza,  effettua  l'istruttoria  e,  nel
          caso  in  cui  accerti  la  sussistenza  dei   presupposti,
          quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di
          concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a
          legislazione vigente, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni,
          il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio  di  cui
          all'art.  5,  entro   cinque   giorni   dall'adozione   del
          provvedimento di concessione, il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.". 
              Si riporta l'art. 1, comma 253, della legge 24 dicembre
          2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  di  stabilita'
          2013): 
              "Art. 1. (Omissis). 
              253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
          Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di  azione  e
          coesione puo' prevedere il finanziamento di  ammortizzatori
          sociali in deroga  nelle  Regioni,  connessi  a  misure  di
          politica attiva e ad azioni innovative  e  sperimentali  di
          tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo  sociale  per
          l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, gia' Fondo per  l'occupazione,  di  cui  all'art.  1,
          comma  7,  della  legge  19  luglio  1993,   n.   236,   e'
          incrementato   della   parte   di   risorse   relative   al
          finanziamento  nelle  medesime  Regioni  da  cui  i   fondi
          provengono, degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga.  La
          parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
          gestita dalle Regioni interessate. Dalla  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 185 del 2008 si vedano  le  note  all'art.
          21. 
              Si riporta l'art. 1, comma 22, della  citata  legge  n.
          147 del 2013: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              22.   Al   fine   di   salvaguardare   la   continuita'
          occupazionale nel settore dei servizi di  call  center,  in
          favore delle aziende che hanno attuato  entro  le  scadenze
          previste le misure di stabilizzazione dei  collaboratori  a
          progetto di cui all'art. 1,  comma  1202,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro  i
          termini predetti  e  ancora  in  forza  alla  data  del  31
          dicembre 2013, e' concesso, per l'anno 2014,  un  incentivo
          pari  a  un  decimo  della   retribuzione   mensile   lorda
          imponibile  ai  fini   previdenziali   per   ciascuno   dei
          lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo  di  dodici
          mesi, nel rispetto dell'art. 40  del  regolamento  (CE)  n.
          800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al  fine  di
          verificare la compatibilita' dell'incentivo  istituito  dal
          presente comma con il mercato interno dell'Unione  europea,
          il Governo promuove le procedure previste  al  terzo  comma
          del  paragrafo   2   dell'art.   108   del   Trattato   sul
          funzionamento   dell'Unione   europea.    L'incentivo    e'
          corrisposto al datore  di  lavoro  esclusivamente  mediante
          conguaglio nelle denunce contributive mensili  del  periodo
          di riferimento, fatte salve le diverse regole  vigenti  per
          il   versamento   dei   contributi.   Il   valore   mensile
          dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di  200
          euro per lavoratore. Il valore annuale  dell'incentivo  non
          puo' superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e  non
          puo' comunque superare  il  33  per  cento  dei  contributi
          previdenziali  pagati  da  ciascuna  azienda  nel   periodo
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  per  il  personale  stabilizzato  entro  i  termini
          predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre  2013.
          L'incentivo di cui al presente comma  e'  riconosciuto  nel
          limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le modalita'  attuative  del  presente
          comma,   ivi   incluse   le   modalita'   di   interruzione
          dell'incentivo al raggiungimento delle  soglie  massime  di
          erogazione per ciascuna azienda ovvero del  limite  massimo
          di spesa complessivo programmato.  Ai  fini  del  godimento
          dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  il  numero  dei  dipendenti  interessati,
          mediante  l'invio  alla  sede  territorialmente  competente
          dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  di  un
          elenco delle persone stabilizzate entro i termini e  ancora
          in organico. L'azienda fornisce, con  cadenza  mensile,  un
          aggiornamento di tale elenco.". 
              Si riporta l'art. 37 della citata legge  88  del  1989,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali. 
              1.  E'  istituita  presso  l'INPS  la  «Gestione  degli
          interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle   gestioni
          previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
              a) le pensioni sociali di cui all' art. 26 della  legge
          30 aprile 1969, n. 153  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ivi comprese quelle erogate  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
              b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1  della
          legge 12 giugno 1984, n. 222; 
              c) una quota parte di ciascuna mensilita'  di  pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma
          3, della legge 11  marzo  1988,  n.  67  .  Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
              d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni  contributive
          disposte per legge  in  favore  di  particolari  categorie,
          settori  o  territori   ivi   compresi   i   contratti   di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro
          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
              e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
              f) l'onere dei trattamenti pensionistici  ai  cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge  19  ottobre  1970,  n.  744  ,  degli  assegni
          vitalizi di cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980,  n.
          75 , delle maggiorazioni di cui agli  articoli  1,  2  e  6
          della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903 , i contributi di cui all' art. 20 della legge 3 giugno
          1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21  dicembre  1978,
          n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n.  140
          . 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  quelli
          destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.". 
              Si riporta l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n.  223
          (Norme  in  materia  di  cassa   integrazione,   mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro),  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art.  3.  Intervento  straordinario  di   integrazione
          salariale e procedure concorsuali 
              1.  Il  trattamento   straordinario   di   integrazione
          salariale e' concesso, con decreto del Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale,  ai  lavoratori  delle  imprese
          soggette alla disciplina dell'intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale,  nei  casi  di  dichiarazione   di
          fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
          coatta    amministrativa    ovvero    di     sottoposizione
          all'amministrazione   straordinaria,   quando    sussistano
          prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita'  e
          di   salvaguardia,   anche   parziale,   dei   livelli   di
          occupazione, da valutare  in  base  a  parametri  oggettivi
          definiti con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali'.  Il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale e' altresi'  concesso  nel  caso  di
          ammissione  al  concordato  preventivo  consistente   nella
          cessione dei beni. In  caso  di  mancata  omologazione,  il
          periodo di integrazione  salariale  fruito  dai  lavoratori
          sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
          di fallimento. Il trattamento viene  concesso,  su  domanda
          del curatore, del liquidatore o  del  commissario,  per  un
          periodo non superiore a dodici mesi. 
              2. Entro il termine di scadenza del periodo di  cui  al
          comma  1,  quando   sussistano   fondate   prospettive   di
          continuazione o ripresa dell'attivita' e  di  salvaguardia,
          anche parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite  la
          cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue  parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere prorogato, su domanda del curatore, del  liquidatore
          o del commissario, previo accertamento da parte  del  CIPI,
          per un ulteriore periodo  non  superiore  a  sei  mesi.  La
          domanda deve essere corredata da una  relazione,  approvata
          dal giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita  il
          controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o  di
          sue parti e sui riflessi  della  cessione  sull'occupazione
          aziendale. 
              3.  Quando   non   sia   possibile   la   continuazione
          dell'attivita', anche tramite cessione  dell'azienda  o  di
          sue parti, o quando i livelli occupazionali possano  essere
          salvaguardati   solo   parzialmente,   il   curatore,    il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita', ai sensi dell'art.  4  ovvero  dell'art.  24,  i
          lavoratori eccedenti.  In  tali  casi  il  termine  di  cui
          all'art. 4,  comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni.  Il
          contributo a  carico  dell'impresa  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, non e' dovuto. 
              4. L'imprenditore  che,  a  titolo  di  affitto,  abbia
          assunto   la   gestione,   anche   parziale,   di   aziende
          appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di  cui
          al comma  1,  puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          nell'acquisto  delle  medesime.  Una  volta   esaurite   le
          procedure previste dalle norme vigenti  per  la  definitiva
          determinazione  del   prezzo   di   vendita   dell'azienda,
          l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
          dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
          sia riconosciuto il diritto  di  prelazione.  Tale  diritto
          deve essere esercitato entro cinque giorni dal  ricevimento
          della comunicazione. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di  mobilita'  ed  il
          trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
          rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931,
          n.  148,   e   successive   estensioni,   modificazioni   e
          integrazioni,  che  sia   stato   licenziato   da   imprese
          dichiarate    fallite,    o    poste    in    liquidazione,
          successivamente alla  data  del  1°  gennaio  1993.  Per  i
          lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni  e  che
          maturino,  nel  corso  del  trattamento  di  mobilita',  il
          diritto alla pensione, la retribuzione da prendere  a  base
          per il calcolo della pensione deve  intendersi  quella  dei
          dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio  del  trattamento
          di mobilita'. 
              4-ter. Ferma restando la previsione dell'art.  4  della
          legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
          licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei  casi  di
          fallimento, di concordato  preventivo,  di  amministrazione
          controllata e di procedure di  liquidazione,  le  norme  in
          materia di mobilita' e  del  relativo  trattamento  trovano
          applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
          pubblico  che  hanno  alle  proprie  dipendenze   personale
          iscritto al Fondo per la previdenza del  personale  addetto
          ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori  che  si
          trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
          del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione,  la
          retribuzione da  prendere  a  base  per  il  calcolo  della
          pensione deve  intendersi  quella  del  periodo  di  lavoro
          precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. 
              5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27  luglio  1979,
          n.  301,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  2   del
          decreto-legge 21 febbraio  1985,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  aprile  1985,  n.  143,  e
          successive modificazioni. 
              5-bis. La disciplina dell'intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale  e  di  collocamento  in  mobilita'
          prevista  dal  presente  articolo   per   le   ipotesi   di
          sottoposizione  di  imprese  a  procedure  concorsuali   si
          applica, fino a concorrenza massima di lire dieci  miliardi
          annui, previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato  su
          ragioni di sicurezza e di ordine  pubblico,  ai  lavoratori
          delle aziende che, ai sensi della legge 31 maggio 1965,  n.
          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
          state  adottate  le  misure  di   cui   all'art.   32   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni. A tale fine l'amministratore  dei
          beni nominato ai  sensi  dell'art.  2-sexies  della  citata
          legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione
          del  soggetto  coinvolto  ai   sensi   dell'art.   32   del
          decreto-legge  n.  90  del  2014,  esercitano  le  facolta'
          attribuite  dal   presente   articolo   al   curatore,   al
          liquidatore e al commissario  nominati  in  relazione  alle
          procedure concorsuali.". 
              Il testo  della  legge  31  maggio  del  1965,  n.  575
          (Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo
          mafioso, anche  straniere)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. 
              Si riporta il testo dell'art. 32 del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11  agosto  2014,  n.  114  (Misure  urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza degli uffici giudiziari: 
              "Art. 32. Misure straordinarie di gestione, sostegno  e
          monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
          corruzione. 
              1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria  proceda
          per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319
          c.p., 319-bis c.p.,  319-ter  c.p.,  319-quater  c.p.,  320
          c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353  c.p.  e
          353-bis c.p., ovvero, in presenza  di  rilevate  situazioni
          anomale e comunque  sintomatiche  di  condotte  illecite  o
          eventi criminali attribuibili ad un'impresa  aggiudicataria
          di un appalto per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,
          servizi o forniture ovvero ad un concessionario  di  lavori
          pubblici  o  ad  un  contraente  generale,  il   Presidente
          dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e,  in
          presenza  di  fatti  gravi  e  accertati  anche  ai   sensi
          dell'art. 19, comma  5,  lett.  a)  del  presente  decreto,
          propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
          ha sede la stazione appaltante, alternativamente: 
              a) di ordinare la  rinnovazione  degli  organi  sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
          esecuzione del contratto d'appalto o della concessione; 
              b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e
          temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente
          alla completa esecuzione del contratto di appalto  o  della
          concessione. 
              2. Il Prefetto,  previo  accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla fornitura oggetto del contratto e  comunque
          non oltre il collaudo. 
              3. Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
              4. L'attivita' di temporanea e  straordinaria  gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
              5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e  cessano
          comunque di produrre effetti in caso di  provvedimento  che
          dispone  la  confisca,  il  sequestro  o  l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
          o  per  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione  ovvero
          dispone  l'archiviazione  del   procedimento.   L'autorita'
          giudiziaria conferma,  ove  possibile,  gli  amministratori
          nominati dal Prefetto. 
              6. Agli amministratori di cui  al  comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa 
              7.  Nel  periodo  di  applicazione  della   misura   di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via presuntiva  dagli  amministratori,  e'  accantonato  in
          apposito fondo e non puo'  essere  distribuito  ne'  essere
          soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
          penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi  di
          impugnazione   o   cautelari   riguardanti   l'informazione
          antimafia interdittiva. 
              8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma e' disposta la misura di  sostegno
          e monitoraggio  dell'impresa.  Il  Prefetto  provvede,  con
          decreto, adottato secondo le modalita' di cui al  comma  2,
          alla nomina di uno o piu' esperti, in numero  comunque  non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai  sensi  dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
          A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
          operative,  elaborate  secondo  riconosciuti  indicatori  e
          modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
          al   sistema   di   controllo   interno   e   agli   organi
          amministrativi e di controllo. 
              9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta  un  compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8  del  decreto
          legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli  oneri  relativi  al
          pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa. 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione del contratto, ovvero la  sua  prosecuzione
          al fine di garantire la continuita' di funzioni  e  servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse  misure  sono
          revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso  di
          passaggio  in  giudicato  di   sentenza   di   annullamento
          dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza  che
          dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento  dell'istanza
          cautelare eventualmente proposta  ovvero  di  aggiornamento
          dell'esito della predetta informazione ai  sensi  dell'art.
          91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159,  e   successive   modificazioni,   anche   a   seguito
          dell'adeguamento  dell'impresa   alle   indicazioni   degli
          esperti.". 
              Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le  note  all'art.
          21.