Art. 45 
 
 
                     Accesso ai dati elementari 
 
  1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi
di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti  con
i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.
183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica  economica
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio
2013, e successive  modificazioni,  e  il  Comitato  scientifico  per
l'indirizzo dei metodi e delle procedure per  il  monitoraggio  della
riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione  dell'articolo
1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto,
anche attraverso procedure di  accesso  remoto,  ai  dati  elementari
detenuti  dall'ISTAT,  dall'INPS,  dall'INAIL,   dall'Agenzia   delle
entrate, nonche' da altri  enti  e  amministrazioni  determinati  dal
decreto di cui al comma 2. 
  2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1,
nel rispetto della normativa sulla  protezione  dei  dati  personali,
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 45: 
              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,  si
          vedano le note al titolo. 
              Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge n.  92
          del 2012: 
              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore 
              (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.".