Art. 28 
 
 
                       Modifica all'articolo 8 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera e), dopo le parole  «pari  opportunita'  nel
lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»; 
  b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»
sono inserite le parole: «2»; 
  c) al comma 3: 
  1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono  sostitute  dalle
seguenti: «tre esperti»; 
  2)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  quattro
rappresentanti,  rispettivamente,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento
per le pari opportunita' e del Dipartimento per  le  politiche  della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»; 
      3)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  tre
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche  attive,  i
servizi per  il  lavoro  e  la  formazione,  per  l'inclusione  e  le
politiche sociali;»; 
      4) la lettera c-bis e' soppressa. 
  2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'
di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici gia' costituito  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo  continua  ad   operare   nell'attuale
composizione fino alla naturale scadenza. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta l'articolo 8, del citato decreto legislativo
          n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 8. Costituzione e  componenti  (legge  10  aprile
          1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7) 
              1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei  principi
          di parita' di trattamento ed  uguaglianza  di  opportunita'
          tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle
          discriminazioni e di ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di
          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al
          lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale,
          nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la   retribuzione,
          nonche'   in   relazione    alle    forme    pensionistiche
          complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              2. Il Comitato e' composto da: 
              a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  o,
          per sua delega, un Sottosegretario di Stato,  con  funzioni
          di presidente; 
              b)  sei  componenti  designati   dalle   confederazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale; 
              c)  sei  componenti  designati   dalle   confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici, comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale; 
              d)  due  componenti   designati   unitariamente   dalle
          associazioni di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale; 
              e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
          movimenti  femminili   piu'   rappresentativi   sul   piano
          nazionale operanti nel campo della  parita'  e  delle  pari
          opportunita' nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; 
              f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
          di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. 
              2-bis.  Le  designazioni  di  cui  al  comma   2   sono
          effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In
          caso di mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  puo'
          essere costituito sulla base delle designazioni  pervenute,
          fatta   salva   l'integrazione   quando    pervengano    le
          designazioni mancanti. 
              3. Partecipano, inoltre, alle  riunioni  del  Comitato,
          senza diritto di voto: 
              a) tre esperti  in  materie  giuridiche,  economiche  e
          sociologiche,  con  competenze  in  materia  di  lavoro   e
          politiche di genere; 
              b)   quattro   rappresentanti,   rispettivamente,   del
          Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento  della
          funzione   pubblica,   del   Dipartimento   per   le   pari
          opportunita' e del  Dipartimento  per  le  politiche  della
          famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
              c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali,  in  rappresentanza   delle   Direzioni
          generali della tutela delle condizioni di  lavoro  e  delle
          relazioni industriali, per le politiche attive,  i  servizi
          per il lavoro  e  la  formazione,  per  l'inclusione  e  le
          politiche sociali; 
              c-bis). (Abrogata). 
              4. I componenti del Comitato durano in carica tre  anni
          e sono nominati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente. In caso di sostituzione  di  un  componente,  il
          nuovo componente dura in  carica  fino  alla  scadenza  del
          Comitato. 
              5. Il vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito
          dei suoi componenti.".