Art. 31 
 
 
                      Modifica all'articolo 12 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.198
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  consigliere  e  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  effettivi
e supplenti, sono nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle  citta'
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una  procedura
di valutazione comparativa.»; 
  b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In  caso  di  mancata
designazione  delle  consigliere  e  dei   consiglieri   di   parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di
cui alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  entro  i  sessanta  giorni
successivi alla scadenza  del  mandato  o  in  caso  di  designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma
1, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nei  trenta
giorni successivi, indice una procedura di  valutazione  comparativa,
nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata
non  superiore,  complessivamente,  ai  90  giorni  successivi   alla
scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»; 
  c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it.». 
 
          Note all'art. 31: 
              Si  riporta   l'articolo   12,   del   citato   decreto
          legislativo n. 198 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 12. Nomina (decreto legislativo 23  maggio  2000,
          n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4) 
              1. A livello nazionale, regionale  e  provinciale  sono
          nominati una consigliera o un consigliere di  parita'.  Per
          ogni consigliera o consigliere si  provvede  altresi'  alla
          nomina  di  un  supplente  che  agisce  su  mandato   della
          consigliera o del consigliere effettivo ed in  sostituzione
          della medesima o del medesimo. 
              2.  La  consigliera  o  il  consigliere  nazionale   di
          parita', effettivo e supplente, sono nominati  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro per le pari opportunita'. 
              3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
          delle citta' metropolitane e degli enti di  area  vasta  di
          cui alla legge 7 luglio 2014, n. 56, effettivi e supplenti,
          sono nominati con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, su  designazione  delle  regioni,  delle
          citta' metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base
          dei requisiti di cui all'articolo 13,  comma  1,  e  previo
          espletamento di una procedura di valutazione comparativa. 
              4. In caso di mancata designazione delle consigliere  e
          dei  consiglieri  di  parita'   regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 luglio 2014, n. 56 entro  i  sessanta  giorni  successivi
          alla  scadenza  del  mandato  o  in  caso  di  designazione
          effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo
          13, comma 1, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nei trenta giorni successivi, indice una procedura
          di valutazione comparativa, nel rispetto dei  requisiti  di
          cui all'articolo 13, comma  1,  di  durata  non  superiore,
          complessivamente, ai 90 giorni successivi alla scadenza dei
          termini per la presentazione delle candidature. 
              5. I decreti di nomina del presente  articolo,  cui  va
          allegato  il   curriculum   professionale   della   persona
          nominata, sono pubblicati sul sito internet  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it. 
              Per il testo della citata  legge  n.  56  del  2014  si
          vedano note all'articolo 27. 
              Si riporta l'articolo 13, comma 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 198 del 2006: 
              "Art. 13. Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2) 
              1. Le consigliere e i  consiglieri  di  parita'  devono
          possedere requisiti di specifica competenza  ed  esperienza
          pluriennale in materia di lavoro  femminile,  di  normative
          sulla parita' e pari opportunita' nonche'  di  mercato  del
          lavoro, comprovati da idonea documentazione.".