Art. 39 
 
 
                      Modifica all'articolo 39 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 39, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono  aggiunte  le
seguenti: «o da altre disposizioni di legge». 
 
          Note all'art. 39: 
              Si  riporta   l'articolo   39,   del   citato   decreto
          legislativo n. 198 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 39. Ricorso in via  d'urgenza  (legge  10  aprile
          1991, n. 125, articolo 4, comma 14) 
              1.   Il   mancato   espletamento   del   tentativo   di
          conciliazione previsto  dall'articolo  410  del  codice  di
          procedura civile o  da  altre  disposizioni  di  legge  non
          preclude la  concessione  dei  provvedimenti  di  cui  agli
          articoli 37, comma 4, e 38.".