Art. 39
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le
seguenti: «o da altre disposizioni di legge».
Note all'art. 39:
Si riporta l'articolo 39, del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 39. Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
1. Il mancato espletamento del tentativo di
conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di
procedura civile o da altre disposizioni di legge non
preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli
articoli 37, comma 4, e 38.".