Art. 40 
 
 
                      Modifica all'articolo 43 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 43, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le
seguenti: «dai centri per l'impiego,». 
 
          Note all'art. 40: 
              Si riporta l'articolo 43 del citato decreto legislativo
          n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 43. Promozione delle azioni  positive  (legge  10
          aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3) 
              1. Le azioni positive di cui  all'articolo  42  possono
          essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e  dalle
          consigliere  e  dai   consiglieri   di   parita'   di   cui
          all'articolo 12, dai  centri  per  la  parita'  e  le  pari
          opportunita'  a  livello  nazionale,  locale  e  aziendale,
          comunque denominati dai centri per l'impiego, dai datori di
          lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centri  di   formazione
          professionale, delle organizzazioni sindacali  nazionali  e
          territoriali,  anche  su  proposta   delle   rappresentanze
          sindacali aziendali o degli organismi  rappresentativi  del
          personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165.".