Art. 17
Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi
1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che
puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in
una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di
disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali
da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo
significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo
futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono state precedentemente adottate misure di intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria.