Art. 18
Sostegno finanziario pubblico straordinario
1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per
evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e
preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario
pubblico straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di
liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa
applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova
emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non
conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della
sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle
situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o
e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai
sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico
straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina
sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e
ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura
proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o
verosimilmente registrera' nel prossimo futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione
e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale
evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello
nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico,
o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di
analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o
da autorita' nazionali.