Art. 19
Accertamento dei presupposti
1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa
tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali
autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a
rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se
l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da'
senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1,
lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale
Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea
e' l'autorita' competente, e' sentita la Banca d'Italia quale
autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita'
di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza
del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a); essa
acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita'
competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.
3. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto
previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale
Europea, quando questa e' l'autorita' competente.