Art. 20
Individuazione della procedura di crisi
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo
17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni
e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto
previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di
dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a);
b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo
III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto
dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla
lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di
rischio di dissesto.
2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato
la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la
risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu'
obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a
liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare
questi obiettivi nella stessa misura.