Art. 21
Obiettivi della risoluzione
1. La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto avendo riguardo alla continuita' delle funzioni
essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilita'
finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze
pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti
da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche' dei fondi e delle
altre attivita' della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto
dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare,
per quanto possibile, distruzione di valore.