Art. 22
Principi della risoluzione
1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori,
nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli
azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di
priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e
subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di
quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse
liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata
dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale
applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e
l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti,
salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di
essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i
componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai
commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di
cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati
dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo
VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o
contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne
rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono
volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione
sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati
membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un
gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo
complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti,
nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel
rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.