Art. 23 
 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi riferiti al quesito referendario si applicano  gli
articoli da 6 a 12 del Regolamento  in  materia  di  pubblicazione  e
diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione  di  massa  di  cui
alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.