Art. 15 
 
 
 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue 
 
  1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' finalizzata  al
recupero delle sostanze ammendanti e  fertilizzanti  contenute  nelle
stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed
avviene  nel  rispetto  delle  disposizioni  del   presente   titolo,
applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende
agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m). 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  non  possono  essere  destinate  ad
utilizzazione agronomica in qualita' di acque reflue: 
    a) le acque  derivanti  dal  lavaggio  degli  spazi  esterni  non
connessi al ciclo produttivo; 
    b) per il settore vitivinicolo, le acque  derivanti  da  processi
enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei  mosti
muti,  produzione  di   mosti   concentrati   e   mosti   concentrati
rettificati. 
  3. L'utilizzazione agronomica delle acque  reflue  addizionate  con
siero, scotta, latticello e acque di  processo  delle  paste  filate,
nelle  aziende  del  settore  lattiero-caseario  che  trasformano  un
quantitativo di latte superiore a  100.000  litri  all'anno,  avviene
previa  autorizzazione   dell'Autorita'   sanitaria   competente   ed
esclusivamente   su   terreni    agricoli    aventi    le    seguenti
caratteristiche: 
    pH superiore ad 8.0; 
    calcare totale non inferiore al 20 per mille; 
    buona aereazione; 
    soggiacenza superiore a 20 m; 
    tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni
idraulico agrarie tali da garantire assenza di  ruscellamento,  anche
in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale  dei
suoli all'atto  dello  spandimento,  del  tipo  di  coltura  e  delle
modalita' adottate per la distribuzione delle acque reflue. 
  Tali caratteristiche devono  essere  illustrate  in  una  relazione
tecnica  sottoscritta  da  un  tecnico  agronomo  o  professionalita'
equipollenti, basata su riscontri oggettivi. 
  4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono
prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico  diverse  da
quelle sino ad ora considerate, quali  la  veicolazione  di  prodotti
fitosanitari o fertilizzanti. 
  5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere  procedure   semplificate   a   beneficio   delle   aziende
vitivinicole che producono quantitativi  di  acque  reflue  uguali  o
inferiori a 1.000 m³ annui, e le utilizzano, per le finalita' di  cui
ai commi 1 e 4, in un quantitativo massimo pari a 100 m³/ha per anno,
su terreni agricoli in disponibilita' delle medesime.