Art. 15
Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' finalizzata al
recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle
stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed
avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo,
applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende
agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m).
2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad
utilizzazione agronomica in qualita' di acque reflue:
a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non
connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi
enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti
muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati
rettificati.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con
siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate,
nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un
quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene
previa autorizzazione dell'Autorita' sanitaria competente ed
esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti
caratteristiche:
pH superiore ad 8.0;
calcare totale non inferiore al 20 per mille;
buona aereazione;
soggiacenza superiore a 20 m;
tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni
idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche
in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei
suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle
modalita' adottate per la distribuzione delle acque reflue.
Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione
tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalita'
equipollenti, basata su riscontri oggettivi.
4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono
prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da
quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti
fitosanitari o fertilizzanti.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere procedure semplificate a beneficio delle aziende
vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue uguali o
inferiori a 1.000 m³ annui, e le utilizzano, per le finalita' di cui
ai commi 1 e 4, in un quantitativo massimo pari a 100 m³/ha per anno,
su terreni agricoli in disponibilita' delle medesime.