Art. 15 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m). 2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualita' di acque reflue: a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; b) per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati. 3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorita' sanitaria competente ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche: pH superiore ad 8.0; calcare totale non inferiore al 20 per mille; buona aereazione; soggiacenza superiore a 20 m; tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalita' adottate per la distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o professionalita' equipollenti, basata su riscontri oggettivi. 4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti. 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere procedure semplificate a beneficio delle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue uguali o inferiori a 1.000 m³ annui, e le utilizzano, per le finalita' di cui ai commi 1 e 4, in un quantitativo massimo pari a 100 m³/ha per anno, su terreni agricoli in disponibilita' delle medesime.