Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ». 2. L'articolo 58 della Costituzione e' abrogato. 3. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: « Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finche' non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente ». 4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma e' abrogato. 5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: « Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano » sono sostituite dalle seguenti: « Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara ». 6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati » e la parola: « rispettivi » e' sostituita dalla seguente: « suoi »; b) al quarto comma, le parole: « Le Camere ogni anno approvano » sono sostituite dalle seguenti: « La Camera dei deputati ogni anno approva »; c) al sesto comma, le parole: « di ciascuna Camera, » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati, ». 7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: « delle nuove Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova Camera dei deputati »; b) all'ottavo comma, le parole: « delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere »; c) al nono comma, le parole: « dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Camera dei deputati ». 8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione e' sostituita dalla seguente: « Le Regioni, le Citta' metropolitane e i Comuni ». 9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le- parole: «, delle Province » sono inserite le seguenti: « autonome di Trento e di Bolzano ». 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: « alle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati ». 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: « ad una delle Camere del Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « alla Camera dei deputati ». 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: « della Provincia o delle Province interessate e » sono soppresse e le parole: « Province e Comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ». 13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma e' abrogato. 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: « 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati ». 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: « Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati »; b) le parole: « Camera competente ai sensi dell'articolo 5 » e « Camera competente », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Camera dei deputati ». 16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: « da questo in seduta comune delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « da ciascuna Camera » e le parole: « componenti l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « propri componenti »; al secondo periodo, le parole: « l'Assemblea » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Camera ».