Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in
vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei
Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni
consigliere puo' votare per una sola lista di candidati, formata da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine
dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide
il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il
numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I
seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai
quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle
liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita' di resti, il
seggio e' assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, puo' essere
esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di
un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco,
e' proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo
tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della
popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, e' diverso da quello risultante
in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i
senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in
deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si
procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del
Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima
costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle
disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data
della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle
elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati
in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta
regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, e' approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni
effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi
ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica,
conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale,
in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo
articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della
Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge
costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte
costituzionale nominati dal Parlamento in sedutacomune, le nuove
nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su
ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del
Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima
legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al
giudizio di legittimita' della Corte costituzionale. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche
ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive
disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente
legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della
suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e
Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo
116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste esercita le
funzioni provinciali gia' attribuite alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.