Art. 39. 
 
 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  1. In sede di prima applicazione e sino alla  data  di  entrata  in
vigore della  legge  di  cui  all'articolo  57,  sesto  comma,  della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge
costituzionale, per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  nei
Consigli  regionali  e  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ogni
consigliere puo' votare per una sola lista di candidati,  formata  da
consiglieri  e  da  sindaci  dei  rispettivi   territori.   Al   fine
dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati  si  divide
il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti  e  si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente  il
numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati.  I
seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari  ai
quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine  di  presentazione  nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono  assegnati  alle
liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita' di  resti,  il
seggio e' assegnato alla lista  che  non  ha  ottenuto  seggi  o,  in
mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per  la
lista che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti,  puo'  essere
esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di
un  consigliere,  nell'ambito  dei  seggi  spettanti.  In   caso   di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o  di  sindaco,
e' proclamato eletto rispettivamente il consigliere o  sindaco  primo
tra i non eletti della stessa lista. 
  2.  Quando,  in   base   all'ultimo   censimento   generale   della
popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai  sensi
dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo  2
della presente legge costituzionale, e' diverso da quello  risultante
in base al censimento precedente, il  Consiglio  regionale  elegge  i
senatori nel numero corrispondente all'ultimo  censimento,  anche  in
deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore  della
presente legge costituzionale, sciolte entrambe  le  Camere,  non  si
procede alla convocazione dei comizi elettorali per  il  rinnovo  del
Senato della Repubblica. 
  4. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  cui
all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato
dall'articolo  2  della  presente  legge  costituzionale,  la   prima
costituzione del Senato della  Repubblica  ha  luogo,  in  base  alle
disposizioni del presente articolo, entro  dieci  giorni  dalla  data
della prima  riunione  della  Camera  dei  deputati  successiva  alle
elezioni svolte dopo la data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati di cui al periodo  precedente  si  svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei  Consigli  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli  sono  convocati
in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. 
  5. I senatori eletti sono proclamati dal  Presidente  della  Giunta
regionale o provinciale. 
  6.  La  legge  di  cui  all'articolo   57,   sesto   comma,   della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2  della  presente  legge
costituzionale, e' approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. 
  7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni
effetto, quali membri del Senato della Repubblica. 
  8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti  alla  data
di entrata in vigore della presente legge  costituzionale  continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data  di  entrata  in
vigore  delle  loro  modificazioni,  adottate  secondo  i  rispettivi
ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della  Repubblica,
conseguenti alla medesima legge costituzionale. 
  9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a
quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della  Costituzione,
come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale,
in ogni caso  il  differimento  del  termine  previsto  dal  medesimo
articolo non puo' essere inferiore a dieci giorni. 
  10.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'articolo   135   della
Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della  presente  legge
costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della  Corte
costituzionale nominati dal  Parlamento  in  sedutacomune,  le  nuove
nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. 
  11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge  costituzionale,  su
ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o  entro
dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  cui
all'articolo 57, sesto comma,  della  Costituzione,  come  modificato
dalla  presente  legge  costituzionale,  da  almeno  un  quarto   dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo  dei  componenti  del
Senato  della  Repubblica,  le  leggi   promulgate   nella   medesima
legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere  sottoposte  al
giudizio  di  legittimita'  della  Corte  costituzionale.  La   Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.  Anche
ai fini di cui al presente comma,  il  termine  di  cui  al  comma  6
decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della  Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  conformano  le  rispettive
disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito. 
  12. Le leggi delle Regioni adottate  ai  sensi  dell'articolo  117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata  in  vigore  delle
leggi adottate ai sensi dell'articolo 117,  secondo  e  terzo  comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 31  della  presente
legge costituzionale. 
  13. Le  disposizioni  di  cui  al  capo  IV  della  presente  legge
costituzionale non si applicano alle Regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con  le  medesime  Regioni  e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente legge costituzionale, e sino  alla  revisione  dei  predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto  speciale  e  alle  Province
autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116,  terzo
comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo  vigente
fino  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente   legge
costituzionale e resta  ferma  la  disciplina  vigente  prevista  dai
medesimi statuti e dalle relative norme  di  attuazione  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della
suddetta revisione,  alle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e
Province autonome si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla  presente
legge costituzionale. 
  14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste  esercita  le
funzioni provinciali gia' attribuite alla data di entrata  in  vigore
della presente legge costituzionale.